LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2010, n. 8 - Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimita' e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale n. 26/I-II della Regione Trentino-Alto Adige del 29 giugno 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. Al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualita', l'accesso diretto del consumatore al mercato delle produzioni agricole e agroalimentari nonche' la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti legate al trasporto dei prodotti agricoli e agroalimentari, la Provincia autonoma di Bolzano promuove il consumo di prodotti agricoli e agro-alimentari di prossimita', di qualita' riconosciuta e certificata, e biologici, nonche' l'organizzazione di filiere corte dei prodotti agricoli e agroalimentari.

  1. La Provincia favorisce in particolare:

    1. l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo autosostenibile ed ecosostenibile;

    2. l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari e agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente e legati alla tradizione e alla cultura del territorio provinciale;

    3. la diffusione di informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d'origine.

  2. La Provincia, nell'ambito delle proprie politiche di settore, promuove inoltre il consumo di prodotti geneticamente non modificati.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai sensi di questa legge si intende per:

    1. 'prodotti di prossimita'': i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana, esenti da organismi geneticamente modificati, che rientrano nelle seguenti categorie:

      1) 'prodotti di qualita'': i prodotti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12;

      2) 'prodotti tradizionali': i prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

      3) 'prodotti stagionali': i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attivita' di ristorazione, a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;

    2. 'filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari':

      circuiti brevi di produzione-consumo basati su un rapporto diretto tra produttori e consumatori, singoli o organizzati;

    3. 'servizi di ristorazione collettiva pubblica': i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica e universitaria, i servizi di ristorazione ospedaliera e delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e altre categorie svantaggiate, gestiti da enti...

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