LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 2012, n. 8 - Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo, della legge provinciale sull'agricoltura, della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), e della legge urbanistica provinciale.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II dell'8 maggio 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale sull'agriturismo 1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sull'agriturismo le parole: 'le strade del vino e le strade dei sapori' sono sostituite dalle seguenti: 'le strade del vino, le strade dei sapori e le strade del vino e dei sapori' e le parole: 'e al fine di sviluppare' sono sostituite dalle seguenti: 'al fine di sviluppare'.
Art. 2
Sostituzione dell'art. 2 della legge provinciale sull'agriturismo 1. L'art. 2 della legge provinciale sull'agriturismo e' sostituito dal seguente:
'Art. 2 (Definizione di attivita' agrituristiche). - 1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e di ospitalita' esercitate dai soggetti individuati nell'art. 3, comma 1, mediante l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attivita' previste dall'art. 2135 del codice civile.
-
Rientrano tra le attivita' agrituristiche:
-
offrire ospitalita' negli alloggi a disposizione dell'azienda agricola;
-
ospitare campeggiatori in spazi aperti attrezzati;
-
somministrare pasti e bevande tipici, comprese le bevande a contenuto alcolico e superalcolico, nei limiti previsti dal comma 3;
le bevande a contenuto alcolico e superalcolico possono essere offerte unicamente in correlazione con i pasti; e' inoltre consentita la somministrazione delle bevande prodotte o lavorate in azienda;
-
organizzare degustazioni di prodotti aziendali, nei limiti previsti dal comma 4;
-
nei limiti e con le modalita' stabilite dal comma 6, organizzare anche all'esterno dei fondi nella disponibilita' dell'impresa attivita' ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, bagni d'erba e ippoterapia, finalizzate a una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nel rispetto delle eventuali norme di settore e della normativa in materia di pubblica sicurezza.
-
-
Le somministrazioni previste dal comma 2, lettera c), sono costituite in misura non inferiore al 30 per cento del valore annuo da cibi e da bevande ottenuti dai prodotti aziendali indicati nel comma 5, lettere a), b) e c), nonche', in misura complessivamente non inferiore all'80 per cento del valore annuo, dai prodotti indicati nel comma 5.
-
Le degustazioni previste dal comma 2, lettera d), sono costituite in misura non inferiore all'80 per cento del valore annuo dai prodotti aziendali indicati nel comma 5, lettere a), b) e c).
-
Nei limiti fissati dai commi 3 e 4, nella somministrazione di pasti e bevande e nella degustazione di prodotti aziendali sono utilizzati:
-
materie prime dell'azienda agricola;
-
prodotti ricavati da materie prime dell'azienda agricola da essa lavorati e trasformati;
-
prodotti ricavati da materie prime dell'azienda agricola ottenuti attraverso lavorazioni e trasformazioni esterne;
-
prodotti trentini caratterizzati dai marchi DOP e IGP o prodotti trentini compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali o derivanti da produzioni di qualita' riconosciute e certificate a livello provinciale acquistati da altre aziende agricole trentine o da loro forme collettive di trasformazione e di commercializzazione.
-
-
Le attivita' previste dal comma 2, lettera e), possono essere realizzate in modo autonomo dalle attivita' indicate nel comma 2, lettere a), b), e) e d), solo in quanto connesse con l'attivita' agricola. Se non sono direttamente connesse all'attivita' agricola, queste attivita' possono svolgersi esclusivamente a titolo gratuito come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell'azienda agrituristica.
-
Se per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamita' atmosferiche, a fitopatie o a epizoozie l'imprenditore agricolo non puo' rispettare i limiti previsti dai sommi 3, 4, 5 e 6, la struttura provinciale competente, previa presentazione di un'apposita domanda, rilascia un nulla osta per l'esercizio temporaneo dell'attivita' agrituristica.
-
Il regolamento di esecuzione definisce in particolare le modalita' e i limiti di esercizio dell'attivita' agrituristica, i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati all'attivita' agrituristica, i periodi e gli orari di apertura degli esercizi agrituristici e le eventuali deroghe.'.
Art. 3
Sostituzione dell'art. 3 della legge provinciale sull'agriturismo 1. L'art. 3 della legge provinciale sull'agriturismo e' sostituito dal seguente:
'Art. 3 (Requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio delle attivita' agrituristiche). - 1. Possono svolgere le attivita' agrituristiche dell'art. 2, comma 2:
-
gli imprenditori agricoli iscritti all'archivio provinciale delle imprese agricole disciplinato dal capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente 'Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonche' disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)';
-
le societa' fra gli imprenditori agricoli indicati nella lettera a) costituite per esercitare attivita' agrituristica;
-
le societa' costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;
-
le societa' cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), nonche' i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purche' legalmente costituite;
-
le cooperative sociali che svolgono attivita' agricole, iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale n. 5 del 2008.
-
-
I soggetti indicati nel comma 1, lettera a), nonche' il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), assicurano di:
-
avere la disponibilita' di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attivita' agrituristiche, rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 7 e alle norme in materia di urbanistica, di sanita', di prevenzione degli incendi e di sicurezza;
-
essere in possesso del nulla osta rilasciato dalla struttura provinciale competente ai sensi dell'art. 4.
-
-
Se l'attivita' agrituristica prevede la somministrazione di alimenti e bevande i soggetti indicati nel comma 1, lettera a), o il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), oppure i loro eventuali preposti devono:
-
aver ricevuto un addestramento o formazione in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attivita' svolta, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
-
possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
-
-
I soggetti indicati nel comma 1, lettera a), il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), e i loro eventuali preposti non devono rientrare in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Per i soggetti indicati nel comma 1, lettere b), e), d) ed e), si applica, inoltre, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).'.
Art. 4
Sostituzione dell'art. 4 della legge provinciale sull'agriturismo 1. L'art. 4 della legge provinciale sull'agriturismo e' sostituito dal seguente:
'Art. 4 (Accertamento del rapporto di connessione e rilascio del nulla osta). - 1. Per garantire la qualita' dell'offerta agrituristica a tutela del consumatore la struttura provinciale competente, previa presentazione di un'apposita domanda, rilascia un nulla osta per l'esercizio dell'attivita' agrituristica.
-
Ai fini del comma 1 la struttura provinciale competente accerta la connessione tra l'attivita' agricola e le attivita' agrituristiche in base all'estensione delle superfici agricole utilizzate dall'azienda agricola, alla natura e alla varieta' delle coltivazioni e degli allevamenti, al numero degli addetti, alla quantita' e alla qualita' delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.
-
Il requisito della connessione previsto dal comma 2 e' soddisfatto quando il tempo dedicato in un anno all'attivita' agricola e' prevalente rispetto a quello dedicato all'attivita' agrituristica. Nel caso di piu' esercizi agrituristici gestiti dallo stesso soggetto la valutazione tiene conto di tutti gli esercizi agrituristici.
-
L'esercizio delle attivita' previste dall'art. 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), se interessano un numero non superiore a dieci ospiti, e l'esercizio delle attivita' ricreative, culturali e didattiche previste dall'art. 2, comma 2, lettera e), non sono soggetti all'accertamento del rapporto di connessione.'.
Art. 5
Sostituzione dell'art. 6 della legge provinciale sull'agriturismo 1. L'art. 6 della legge provinciale sull'agriturismo e' sostituito dal seguente:
'Art. 6 (Segnalazione certificata d'inizio attivita'). - 1. I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 che intendono esercitare un'attivita' agrituristica presentano al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attivita' una segnalazione certificata d'inizio attivita' ai sensi dell'art. 23 della...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA