LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 2012, n. 8 - Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo, della legge provinciale sull'agricoltura, della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), e della legge urbanistica provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II dell'8 maggio 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale sull'agriturismo 1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sull'agriturismo le parole: 'le strade del vino e le strade dei sapori' sono sostituite dalle seguenti: 'le strade del vino, le strade dei sapori e le strade del vino e dei sapori' e le parole: 'e al fine di sviluppare' sono sostituite dalle seguenti: 'al fine di sviluppare'.

Art. 2

Sostituzione dell'art. 2 della legge provinciale sull'agriturismo 1. L'art. 2 della legge provinciale sull'agriturismo e' sostituito dal seguente:

'Art. 2 (Definizione di attivita' agrituristiche). - 1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e di ospitalita' esercitate dai soggetti individuati nell'art. 3, comma 1, mediante l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attivita' previste dall'art. 2135 del codice civile.

  1. Rientrano tra le attivita' agrituristiche:

    1. offrire ospitalita' negli alloggi a disposizione dell'azienda agricola;

    2. ospitare campeggiatori in spazi aperti attrezzati;

    3. somministrare pasti e bevande tipici, comprese le bevande a contenuto alcolico e superalcolico, nei limiti previsti dal comma 3;

      le bevande a contenuto alcolico e superalcolico possono essere offerte unicamente in correlazione con i pasti; e' inoltre consentita la somministrazione delle bevande prodotte o lavorate in azienda;

    4. organizzare degustazioni di prodotti aziendali, nei limiti previsti dal comma 4;

    5. nei limiti e con le modalita' stabilite dal comma 6, organizzare anche all'esterno dei fondi nella disponibilita' dell'impresa attivita' ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, bagni d'erba e ippoterapia, finalizzate a una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nel rispetto delle eventuali norme di settore e della normativa in materia di pubblica sicurezza.

  2. Le somministrazioni previste dal comma 2, lettera c), sono costituite in misura non inferiore al 30 per cento del valore annuo da cibi e da bevande ottenuti dai prodotti aziendali indicati nel comma 5, lettere a), b) e c), nonche', in misura complessivamente non inferiore all'80 per cento del valore annuo, dai prodotti indicati nel comma 5.

  3. Le degustazioni previste dal comma 2, lettera d), sono costituite in misura non inferiore all'80 per cento del valore annuo dai prodotti aziendali indicati nel comma 5, lettere a), b) e c).

  4. Nei limiti fissati dai commi 3 e 4, nella somministrazione di pasti e bevande e nella degustazione di prodotti aziendali sono utilizzati:

    1. materie prime dell'azienda agricola;

    2. prodotti ricavati da materie prime dell'azienda agricola da essa lavorati e trasformati;

    3. prodotti ricavati da materie prime dell'azienda agricola ottenuti attraverso lavorazioni e trasformazioni esterne;

    4. prodotti trentini caratterizzati dai marchi DOP e IGP o prodotti trentini compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali o derivanti da produzioni di qualita' riconosciute e certificate a livello provinciale acquistati da altre aziende agricole trentine o da loro forme collettive di trasformazione e di commercializzazione.

  5. Le attivita' previste dal comma 2, lettera e), possono essere realizzate in modo autonomo dalle attivita' indicate nel comma 2, lettere a), b), e) e d), solo in quanto connesse con l'attivita' agricola. Se non sono direttamente connesse all'attivita' agricola, queste attivita' possono svolgersi esclusivamente a titolo gratuito come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell'azienda agrituristica.

  6. Se per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamita' atmosferiche, a fitopatie o a epizoozie l'imprenditore agricolo non puo' rispettare i limiti previsti dai sommi 3, 4, 5 e 6, la struttura provinciale competente, previa presentazione di un'apposita domanda, rilascia un nulla osta per l'esercizio temporaneo dell'attivita' agrituristica.

  7. Il regolamento di esecuzione definisce in particolare le modalita' e i limiti di esercizio dell'attivita' agrituristica, i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati all'attivita' agrituristica, i periodi e gli orari di apertura degli esercizi agrituristici e le eventuali deroghe.'.

    Art. 3

    Sostituzione dell'art. 3 della legge provinciale sull'agriturismo 1. L'art. 3 della legge provinciale sull'agriturismo e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3 (Requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio delle attivita' agrituristiche). - 1. Possono svolgere le attivita' agrituristiche dell'art. 2, comma 2:

    1. gli imprenditori agricoli iscritti all'archivio provinciale delle imprese agricole disciplinato dal capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente 'Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonche' disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)';

    2. le societa' fra gli imprenditori agricoli indicati nella lettera a) costituite per esercitare attivita' agrituristica;

    3. le societa' costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;

    4. le societa' cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), nonche' i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purche' legalmente costituite;

    5. le cooperative sociali che svolgono attivita' agricole, iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale n. 5 del 2008.

  8. I soggetti indicati nel comma 1, lettera a), nonche' il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), assicurano di:

    1. avere la disponibilita' di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attivita' agrituristiche, rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 7 e alle norme in materia di urbanistica, di sanita', di prevenzione degli incendi e di sicurezza;

    2. essere in possesso del nulla osta rilasciato dalla struttura provinciale competente ai sensi dell'art. 4.

  9. Se l'attivita' agrituristica prevede la somministrazione di alimenti e bevande i soggetti indicati nel comma 1, lettera a), o il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), oppure i loro eventuali preposti devono:

    1. aver ricevuto un addestramento o formazione in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attivita' svolta, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

    2. possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

  10. I soggetti indicati nel comma 1, lettera a), il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), e i loro eventuali preposti non devono rientrare in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Per i soggetti indicati nel comma 1, lettere b), e), d) ed e), si applica, inoltre, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).'.

    Art. 4

    Sostituzione dell'art. 4 della legge provinciale sull'agriturismo 1. L'art. 4 della legge provinciale sull'agriturismo e' sostituito dal seguente:

    'Art. 4 (Accertamento del rapporto di connessione e rilascio del nulla osta). - 1. Per garantire la qualita' dell'offerta agrituristica a tutela del consumatore la struttura provinciale competente, previa presentazione di un'apposita domanda, rilascia un nulla osta per l'esercizio dell'attivita' agrituristica.

  11. Ai fini del comma 1 la struttura provinciale competente accerta la connessione tra l'attivita' agricola e le attivita' agrituristiche in base all'estensione delle superfici agricole utilizzate dall'azienda agricola, alla natura e alla varieta' delle coltivazioni e degli allevamenti, al numero degli addetti, alla quantita' e alla qualita' delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

  12. Il requisito della connessione previsto dal comma 2 e' soddisfatto quando il tempo dedicato in un anno all'attivita' agricola e' prevalente rispetto a quello dedicato all'attivita' agrituristica. Nel caso di piu' esercizi agrituristici gestiti dallo stesso soggetto la valutazione tiene conto di tutti gli esercizi agrituristici.

  13. L'esercizio delle attivita' previste dall'art. 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), se interessano un numero non superiore a dieci ospiti, e l'esercizio delle attivita' ricreative, culturali e didattiche previste dall'art. 2, comma 2, lettera e), non sono soggetti all'accertamento del rapporto di connessione.'.

    Art. 5

    Sostituzione dell'art. 6 della legge provinciale sull'agriturismo 1. L'art. 6 della legge provinciale sull'agriturismo e' sostituito dal seguente:

    'Art. 6 (Segnalazione certificata d'inizio attivita'). - 1. I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 che intendono esercitare un'attivita' agrituristica presentano al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attivita' una segnalazione certificata d'inizio attivita' ai sensi dell'art. 23 della...

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