Le conseguenze della sentenza n. 286/2008 della Corte costituzionale sulla punibilità del «peculato di militare della Guardia di finanza» (art. 3 L. N. 1383/1941) a titolo di «peculato d'uso»

AutoreMassimo Nunziata
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@1. Gli speciali reati militari contro l'Amministrazione: il peculato militare

- Tra i reati contro l'Amministrazione militare, previsti dagli artt. da 215 a 219 del c.p.m.p., la fattispecie che determina anche le principali problematiche applicative, è il delitto militare di peculato di cui all'art. 215 del c.p.m.p.1. Invero, la struttura della fattispecie è ricalcata pedissequamente su quella che era la struttura originaria prevista dall'art. 314 del c.p.2.

Originariamente la condotta punibile era duplice ed alternativa, essendo data dall'appropriazione di denaro o altra cosa mobile o dalla sua distrazione. «Distrazione» è un concetto sostanzialmente riconducibile alla destinazione a finalità diverse da quella istituzionalmente impressa ad un determinato bene già connotato dall'essere finalizzato ad un determinato scopo. Nella struttura originaria il reato di peculato militare corrispondeva a quello che era il delitto contro la P.A. previsto e punito dall'art. 314 del c.p. che anch'esso alternativamente prevedeva l'appropriazione e la distrazione. Dopo la riforma dei delitti contro la P.A., operata con la legge n. 86 del 1990, fu eliminata la condotta distrattiva come alternativa a quella appropriativa nel peculato comune. Non solo, ma nel cpv. dell'art. 314 c.p. fu prevista la fattispecie minore di «peculato d'uso» per la seguente banale ratio: perché, anteriormente al 1990, si puniva ogni condotta di peculato d'uso riconducendola alla condotta distrattiva3.

Dopo la riforma del 1990 si è perduta l'originaria simmetria dell'articolazione sistematica tra peculato comune e peculato militare, in quanto soltanto in quest'ultimo permaneva la incriminazione, alternativa all'appropriazione, della condotta distrattiva, determinando così una possibile disparità di trattamento per il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che si fosse reso colpevole di una distrazione di denaro o altra cosa mobile. La Corte costituzionale ha ritenuto che una siffatta disparità di trattamento non potesse essere ammessa, trattandosi per il resto di condotte perfettamente speculari. Non si poteva cioè assoggettare ad una pena a titolo di peculato militare il militare che avesse distratto denaro o altra cosa mobile della P.A. laddove invece il pubblico ufficiale, per la condotta distrattiva, poteva andare incontro al più alla condanna o per peculato d'uso o, se non ne ricorressero gli estremi, per abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. con un trattamento sanzionatorio nettamente più benevolo. Pertanto con la sent. n. 448/1991 la Corte ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 215 c.p.m.p. nella parte in cui contemplava ancora la condotta distrattiva4.

Tale intervento caducatorio, però, ha determinato una serie di problemi a cascata. Il primo è che la condotta di peculato d'uso posta in essere da un militare incaricato di funzioni amministrative o di comando ed avente ad oggetto denaro o beni mobili dell'Amministrazione militare, non è punibile - di per sè - come reato militare, ma solo, eventualmente, come reato comune, riconducibile al disposto dell'art. 314, comma 2 c.p. Eventualmente perché, ove il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando rivesta altresì la qualità di «pubblico ufficiale» o alternativamente di «incaricato di pubblico servizio», la condotta di uso indebito momentaneo di cosa mobile dell'Amministrazione integrerà il reato comune di cui al cpv. dell'art. 314 c.p. Ecco perché, per la dichiarata incostituzionalità della condotta distrattiva, la stessa fattispecie antecedentemente sussumibile nell'ambito della fattispecie prevista e punita dall'art. 215 c.p.m.p., oggi invece muta il titolo e da reato militare diviene reato comune, cambiando corrispondentemente anche l'autorità giudiziaria competente a conoscerlo.

Peraltro, inizialmente, la Corte costituzionale non ha esteso questa caducazione per illegittimità, a seguito della valutazione della disparità di trattamento, ad altre condotte distrattive che continuano ad essere previste da incriminazioni costruite sulla falsariga della fattispecie peculativa5 e rinvenibili nel catalogo dei reati militari contro la P.A. (ad es. la malversazione a danno di militari, p. e p. dall'art. 216 c.p.m.p.)6.

Non solo: inizialmente, non ha esteso la caducazione neanche alla speciale fattispecie peculativa propria del militare della G.d.F. di cui all'art. 3 della L. 1383/41, che è intervenuta solo con l'odierna sentenza che si annota.

Pertanto, ad esempio, è stato possibile sino ad oggi punire, a titolo di distrazione, una fattispecie di peculato d'uso posta in essere dal militare della G.d.F. ed avente ad oggetto materiale valori o generi di cui il militare abbia l'amministrazione o la custodia. Ciò perché, ancorché la fattispecie di peculato d'uso si configuri come reato autonomo e fattispecie speciale, a sua volta c'è un preciso rapporto di specialità, attinente la peculiare qualità del soggetto attivo, per il reato proprio del militare della G.d.F. La...

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