Responsabilità del notaio per rogito di contratto simulato ed abuso d’ufficio

AutoreMario De Bellis
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@1. I termini della questione

– Con la sentenza che si annota la Suprema Corte afferma, per la prima volta, per quanto consta, che il notaio che redige coscientemente un atto simulato commette il reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.1.

Il caso esaminato è quello di un notaio il quale, dovendo stipulare un atto di compravendita di terreno fra due parti ed avendo già redatto atto di compromesso in tal senso, avendogli le parti manifestato il problema costituito dall’esistenza di un proprietario di terreno finitimo – come tale avente diritto di prelazione sull’acquisto del terreno – suggeriva loro di stipulare simulatamente un atto di permuta, che avrebbe impedito al terzo di avanzare diritti di prelazione, atto simulato che veniva poi effettivamente stipulato.

Nella sentenza si afferma poi anche che nel caso di specie concorrono i reati di cui agli artt. 323 e 479 c.p.

@2. La responsabilità penale del notaio

– Esistono due sole precedenti pronunce della Cassazione relative alla prospettazione del reato di cui all’art. 323 c.p. nei confronti di notaio.

Nella prima sentenza la Suprema Corte esaminava il caso di notaio cui veniva contestato il reato di cui all’art. 323 c.p. per essersi rifiutato di consegnare l’originale di un atto da lui rogato al fine (presunto) di evitare un procedimento disciplinare. La Cassazione però non entrava nel merito della configurabilità del reato contestato2.

Nella seconda sentenza veniva esaminata la contestazione del reato di abuso d’ufficio ad un notaio che non aveva adeguatamente controllato l’operato di un presentatore di titoli di credito.

Anche in questo caso la Cassazione, escludendo il reato sotto il profilo della mancata prova del dolo intenzionale, non esaminava ex professo la configurabilità del reato di cui all’art. 323 c.p.3.

Vi è invece ampia giurisprudenza sulla qualità di pubblico ufficiale del notaio e sulla commissione da parte dello stesso dei reati di peculato e di falso ideologico.

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Si afferma infatti in giurisprudenza che la qualifica di pubblico ufficiale spetta ancor oggi al notaio – anche a seguito della modifica dell’art. 357 c.p. conseguente alla legge 26 aprile 1990 n. 86 – non soltanto nell’esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili)4.

Altrettanto pacifica la responsabilità del notaio per peculato.

Si è ad esempio affermato che integra il reato di peculato la condotta del notaio il quale, essendo stato delegato dal giudice a curare le operazioni di vendita nell’ambito di procedure di esecuzione immobiliare, si appropri delle somme corrisposte dagli aggiudicatari delle vendite, versando i relativi importi su conti correnti personali ed investendoli in operazioni speculative di borsa, senza provvedere agli adempimenti di cui all’art. 591 bis comma settimo c.p.c.5.

Si è ancora affermato che in materia di Invim, l’art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 sancisce espressamente l’obbligo dei notai di pagare «le imprese e le soprattasse previste dal presente decreto, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l’imposta di registro»: ne consegue che le somme pari all’ammontare dell’Invim, all’atto della consegna al notaio sono, «illico et immediate», «pecunia publica». Pertanto, anche il possesso di eventuali eccedenze resta strettamente connesso ad un obbligo fiscale del notaio, per cui l’appropriazione di tali somme da parte di un notaio integra tutti gli estremi del paradigma della malversazione, oggi sussunta nella più ampia previsione dell’art. 314 c.p., così come sostituito dall’art. 1 della legge 26 aprile 1990, n. 866.

Si è poi statuito che commette il reato di peculato il notaio il quale, incaricato della levata di protesti cambiari, si appropria del denaro derivante dall’incasso degli effetti cambiari consegnatogli per detto scopo, omettendo di effettuare il pagamento nel tempo dovuto ai creditori e trattenendo le somme incassate su conto corrente personale: il notaio conserva infatti la qualità di pubblico ufficiale anche successivamente alla levata del protesto, come si ricava dall’art. 9, comma quarto, della legge 12 giugno 1973, n. 349, in base al quale il notaio è annoverato tra i pubblici ufficiali che hanno l’obbligo di versare l’importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento7.

Ed ancora, si è precisato che non può essere sufficiente a configurare il reato di malversazione (o di peculato) l’appropriazione di denaro privato detenuto da notaio, per mera occasionalità, ma occorre ricercare un collegamento fra funzione pubblica e possesso del denaro o della cosa, talché possa dirsi non solo che l’esercizio della funzione ha rappresentato la contingenza che favorisce l’insorgere del possesso, ma che il possesso stesso non sarebbe mai stato trasferito al notaio senza il contemporaneo affidamento fiduciario riposto dal privato nella qualifica notarile, cui contestualmente andava ad affidare la cura dei suoi interessi. (La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un notaio, condannato per malversazione per essersi appropriato di parte di somma richiesta per il pagamento di imposte dovute in relazione ad atti di donazione, il quale aveva dedotto che l’appropriazione qualificata del pubblico ufficiale doveva essere punito solo ed esclusivamente negli atti tipici della sua funzione)8.

Si è ulteriormente statuito che commette il reato di peculato il notaio che si appropri delle somme percepite dai privati e dovute per diritti dell’archivio notarile e per contributo della cassa nazionale del notariato. La pubblica amministrazione, infatti, è proprietaria, ed acquista la disponibilità giuridica delle quote di versamento ad essa destinate, al momento stesso del pagamento da parte del privato, sicché tali percentuali di tributo obbligatorio, comprese nei singoli versamenti, acquistano, al momento stesso della riscossione da parte del notaio, natura di pecunia publica e non possono ricevere destinazione diversa da quella prescritta9.

Quanto alla responsabilità del notaio per falso ideologico, la giurisprudenza si è occupata essenzialmente del falso relativo all’autentica di sottoscrizione10, del falso relativo...

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