Sull"applicabilità della normativa di cui alla convenzione di ginevra del 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1961, n. 1621, modificata con legge 27 aprile 1982, n. 242

AutoreFrancesco Motta
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Ai sensi di quanto disposto dal 1º paragrafo dell'art. 1, la Convenzione di Ginevra del 1º maggio 1956, nota come C.M.R., trova applicazione a qualunque trasporto di merci su strada a titolo oneroso quando i luoghi previsti rispettivamente per il ricevimento e la riconsegna della merce si trovano in due Stati distinti dei quali, almeno uno, parte della Convenzione C.M.R.

L'articolo pone, quindi, alcune condizioni per l'applicabilità della normativa C.M.R. al contratto di trasporto. Deve trattarsi di un trasporto di merci a titolo oneroso, con esclusione di ogni ipotesi di trasporto a titolo gratuito, su strada con conseguente esclusione dei trasporti unicamente ferroviari, marittimi o aerei che sono regolati da specifiche normative.

La Convenzione C.M.R. trova, tuttavia, applicazione ai c.d. trasporti «combinati», che sono quelli caratterizzati dal fatto che la merce viene trasportata in parte per via stradale e in parte per mare, ferrovia o per via aerea, alla condizione che le merci non vengano scaricate, nel corso del tragitto, dal veicolo stradale sul quale vengono trasportate. In tali casi la disciplina C.M.R. si applicherà all'intero trasporto (art. 2, punto 1, C.M.R.).

La disposizione richiamata specifica, peraltro, che, nel caso in cui si sia prodotto un danno alla merce trasportata nel corso del trasporto non stradale, quando non vi siano state negligenze di sorta del vettore terrestre, i limiti della responsabilità del vettore verranno regolati dalle norme relative al trasporto non stradale come se fosse stato concluso un contratto di trasporto tra il mittente e il vettore non stradale per il solo trasporto della merce, con conseguente esclusione della normativa C.M.R.

Nel caso in cui non vi fossero altre normative riferibili al trasporto non stradale trova comunque applicazione la normativa C.M.R. (criterio di sussidiarietà).

Come in precedenza rilevato, secondo quanto previsto dall'art. 1 della C.M.R., il luogo previsto per il ricevimento e per la riconsegna delle merci, oggetto del trasporto, devono essere situati in due paesi diversi di cui, almeno uno, deve aver aderito alla Convenzione stessa, carattere internazionale del trasporto.

La C.M.R. si applica, quindi, ricorrendone le condizioni, anche al contratto di trasporto nel quale il vettore, pur avendo la propria sede legale in uno Stato non aderente alla Convenzione di Ginevra, abbia comunque eseguito un trasporto da uno Stato contraente verso il proprio Stato o viceversa, ovvero, comunque, tra due Stati parti entrambi della...

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