Un'aggravante dagli elastici confini: l'uso di mezzo fraudolento nel reato di furto

AutoreArcangela Maria Tamburro
Pagine131-134
131
Rivista penale 2/2014
Dottrina
UN’AGGRAVANTE
DAGLI ELASTICI CONFINI:
L’USO DI MEZZO FRAUDOLENTO
NEL REATO DI FURTO
di Arcangela Maria Tamburro
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Il «mezzo fraudolento» nel reato di furto:
nozione giudiziaria e fattispecie integrative. In particolare,
il controverso caso del mero occultamento nella borsa o sulla
persona della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio
commerciale con vendita a self service. 3. La “chiave” di
lettura dell’aggravante del mezzo fraudolento secondo le
Sezioni Unite: il principio di offensività. 4. Considerazioni
conclusive.
1. Premessa
“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia
espressamente preveduto come reato dalla legge…”: così
dispone l’art. 1 del codice penale, dal quale emerge il
principio di tassatività (o determinatezza) della norma
penale. Esso obbliga il legislatore a delimitare esattamen-
te l’area del penalmente illecito, assieme al principio di
legalità e irretroattività, in ossequio soprattutto al dispo-
sto di cui all’art. 25, comma 2, della Costituzione, al f‌ine
di evitare arbitrarie interpretazioni del potere giudiziario
nell’applicazione della norma penale o, meglio, che sia il
giudice, in luogo del legislatore, a stabilire il fatto penal-
mente illecito. Tale principio, però, non sempre è attuato
dal legislatore penale: infatti, alcune norme incriminatrici
si limitano all’uso di espressioni linguistiche ed elementi
meramente indicativi o elastici, la cui esatta def‌inizione è
rimessa all’apprezzamento del giudice, il quale, pertanto, è
chiamato a decidere quale sia, tra le varie soluzioni possi-
bili, quella che si addica al caso sottoposto al suo giudizio.
Ma ciò non signif‌ica che l’uso di elementi elastici debba
considerarsi illegittimo al pari dell’uso di espressioni o
elementi assai vaghi o indeterminati. Secondo l’autorevo-
le impostazione della Corte Costituzionale, la previsione
di norme penali dai contorni elastici è da considerarsi
inevitabile e, pertanto, legittima sul piano costituzionale
perché, in primis, meglio si realizza l’esigenza di una pre-
visione tipica dei fatti costituenti reato (in questo senso,
Corte Cost. 23 maggio 1961 n. 27) e, poi, perché il signi-
f‌icato delle espressioni meramente indicative contenute
nella norma penale è possibile ricavarlo nel normale e
comune uso linguistico delle stesse nella collettività in cui
sono radicate e in cui opera il giudice stesso (così, Corte
Cost. 16 dicembre 1970 n. 191 sul concetto di “osceno” di
cui all’art. 528 c.p.; Corte Cost. 31 luglio 1989 n. 479 sul
termine “vilipendio” di cui all’art. 403 c.p.). Pur tuttavia,
norme penali di tal fatta creano non pochi problemi sul
piano applicativo, in quanto danno vita a contrasti giuri-
sprudenziali in ambito interpretativo, che minano l’unifor-
mità di signif‌icato da attribuire all’espressione linguistica
usata dal legislatore penale, determinando, così, un’area
del penalmente illecito frutto degli apprezzamenti arbi-
trari del giudice e, quindi, non rigida. E’ quanto accaduto
con la fattispecie incriminatrice, dagli evidenti contorni
elastici, prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2), c.p., che
aggrava il reato di furto di cui all’art. 624 c.p. nel caso in
cui il colpevole “si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento”.
L’espressione linguistica tra virgolette ha dato vita, nel
corso degli anni successivi all’entrata in vigore del codice
Rocco, a una diatriba interpretativa in seno alla giurispru-
denza di legittimità, culminata di recente nella sentenza
n. 40354 del 30 settembre 2013 delle Sezioni Unite della
Cassazione, che, come si avrà modo di vedere fra breve,
sembra abbia meglio def‌inito i suoi contorni linguistici
attraverso un accorto espediente dall’implicita copertura
costituzionale.
2. Il «mezzo fraudolento» nel reato di furto: nozione
giudiziaria e fattispecie integrative. In particolare, il
controverso caso del mero occultamento nella borsa o
sulla persona della merce sottratta dagli scaffali di un
esercizio commerciale con vendita a self service.
Il codice Zanardelli prevedeva una tassativa elencazio-
ne delle fattispecie aggravanti del reato di furto, afferenti
prevalentemente all’oggetto della sottrazione o alle mo-
dalità di condotta. Il codice Rocco, invece, seppur rispec-
chiando la tecnica di redazione del precedente legislatore
penale, ha ridotto notevolmente le fattispecie aggravanti
e, per delimitare alcune di esse, ha utilizzato espressioni
generiche o alquanto vaghe come quella prevista dall’art.
625, comma 1, n. 2), relativa all’uso del mezzo fraudolento.
E, pertanto, ci si è domandati: cosa si deve intendere per
«uso di qualsiasi mezzo fraudolento»?
La def‌inizione della espressione linguistica testé in-
dicata può estrapolarsi sia dal senso fatto palese dal si-

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