DECRETO 26 marzo 2009 - Pagamento dell''imposta sul valore aggiunto al momento dell''effettiva riscossione del corrispettivo. (09A04628)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che reca disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo;

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, che subordina l'efficacia di dette disposizioni al rilascio della preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e che prescrive l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che determini l'ammontare del volume d'affari dei contribuenti che possono assoggettare ad IVA con esigibilita' differita le operazioni effettuate, nonche' stabilisca ogni altra disposizione di attuazione del predetto art. 7;

Vista la nota della Commissione europea, Direzione generale della fiscalita' e unione doganale, TAXUD/D1/GW/mve D(2009) 24280 del 16 marzo 2009, nella quale, in riferimento alla richiesta di deroga formulata dall'Italia ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE in merito al differimento dell'esigibilita' dell'IVA al momento dell'incasso del prezzo, si evidenzia che l'art. 66 della medesima direttiva gia' consente agli Stati membri di introdurre previsioni in tal senso e che, pertanto, una richiesta di deroga non appare necessaria;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 66 della medesima, il quale consente agli Stati membri dell'Unione europea di stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta divenga esigibile non oltre il momento dell'incasso del prezzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Decreta:

Art. 1.

Volume d'affari dei soggetti ammessi all'esigibilita' differita

  1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione da soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a duecentomila euro, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene, comunque...

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