TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n.530 - Testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante: "Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi"

in vigore dal: 26- 1-1993 Avvertenza

Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto legislativo, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle richiamate nel decreto legislativo stesso, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Nel testo di detto decreto legislativo, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 1993, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con carattere grassetto) ad esso apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente; tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))

legge 20 novembre 1995, n. 490, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, concernente provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 271 del 20 novembre 1995; decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 249, recante modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, concernente attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 9 maggio 1996; decreto 14 ottobre 1998 recante modificazioni all'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e successive modifiche, in attuazione della direttiva 97/61/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 19 dicembre 1998.

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa le norme sanitarie per la produzione e la immissione sul mercato dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo.

2. Il presente decreto si applica, escluse le disposizioni relative alla depurazione, agli echinodermi, ai tunicati ed ai gasteropodi marini.

Art. 2.

Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per

a) molluschi bivalvi: i molluschi lamellibranchi filtratori; b) biotossine marine: le sostanze tossiche accumulate dai molluschi bivalvi con l'assorbimento di plancton contenente tossine; c) acqua di mare pulita: l'acqua marina o l'acqua salmastra, da utilizzare alle condizioni di cui all'allegato B, che non presenta contaminazioni microbiche e composti tossici o nocivi di origine naturale o immessi nell'ambiente, come quelli previsti dall' allegato I al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131, e dal regolamento di esecuzione al presente decreto, in quantita' tali da compromettere i requisiti sanitari o alterare il gusto dei molluschi bivalvi; d) autorita' centrale competente: il Ministero della sanita'; e) autorita' locali competenti: le regioni, le province autonome, le unita' sanitarie locali; f) rifinitura: la conservazione di molluschi bivalvi vivi che per la loro qualita' non richiedono la stabulazione o il trattamento in uno stabilimento di depurazione, in bacini o in qualsiasi altro impianto contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco; g) produttore: la persona fisica o giuridica che professionalmente raccoglie molluschi bivalvi vivi, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, in zona di raccolta allo scopo di trattarli ed immetterli sul mercato; h) zone di produzione: le aree marine, lagunari o di estuario in cui si trovano giacimenti naturali di molluschi bivalvi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi bivalvi, dove questi ultimi vengono raccolti; i) zone di stabulazione: le aree marine, lagunari o di estuario, riconosciute dalla regione, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto, chiaramente delimitate e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi bivalvi vivi; l) centro di spedizione: l'impianto, a terra o galleggiante, riconosciuto dal Ministero della sanita', riservato al ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla partitura, alla calibratura, ed al confezionamento dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano; m) centro di depurazione: lo stabilimento riconosciuto dal Ministero della sanita', comprendente bacini alimentati con acqua marina naturalmente pulita o resa tale dopo un adeguato trattamento, in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati, per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti microbici, affinche' diventino idonei al consumo umano; il centro di depurazione puo' anche fungere da centro di spedizione; n) stabulazione: l'operazione che consiste nel trasferire molluschi bivalvi vivi in aree marine o lagunari o di estuario, riconosciute ai sensi della lettera i), sotto la vigilanza della U.S.L., per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti; non si considera stabulazione l'operazione specifica di trasferimento di molluschi bivalvi in zone piu' idonee ai fini della crescita e dell'ingrasso; o) mezzi di trasporto: le parti riservate al carico dei molluschi bivalvi negli autoveicoli, nei veicoli su rotaia, negli aeromobili e nelle stive dei pescherecci o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo dei molluschi sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto; p) confezionamento: l'operazione mediante la quale i molluschi bivalvi vivi sono posti in materiali d'imballaggio idonei allo scopo, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto; q) partita: il quantitativo di molluschi bivalvi vivi manipolato in un centro di spedizione o trattato in un centro di depurazione e successivamente destinato ad uno o piu' clienti; r) lotto: il quantitativo di molluschi bivalvi vivi prelevato in una zona di produzione e destinato successivamente ad essere consegnato, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto, ad un centro di spedizione, ad un centro di depurazione, ad una zona di stabulazione riconosciuti o ad uno stabilimento di trasformazione; s) commercializzazione: la detenzione e l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano crudi o a fini di trasformazione nelle Comunita' europee, con esclusione della cessione diretta da parte del pescatore costiero, sul mercato comunale, di piccoli quantitativi destinati al venditore al minuto o al consumatore i quali devono essere scortati da certificato sanitario rilasciato dalla unita' sanitaria locale territorialmente competente e assoggettati ai controlli sanitari prescritti per il controllo della vendita al minuto; t) importazione: l'introduzione nel territorio delle Comunita' europee di molluschi bivalvi vivi provenienti dai Paesi terzi; u) coliformi fecali: batteri a forma di bastoncelli, aerobi facoltativi, gramnegativi non sporigeni, citocromossidasinegativi, che fermentano lattosio con produzione di gas in presenza di sali biliari o di altri agenti tensioattivi con proprieta' analoghe inibitorie della crescita in un minimo di ventiquattro ore ad una temperatura di 44 C +/- 0,2 C; v) escherichia coli: coliformi fecali che producono indolo dal triptofano in 24 ore alla temperatura di 44 C +/- 0,2 C.

- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131, reca: "Attuazione della direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura" ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1992.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131, reca

"Attuazione della direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura" ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1992.

Art. 3.

Prescrizioni 1. I molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, provenienti da zone di produzione classificate ai sensi dell'articolo 4, devono possedere i requisiti igienicosanitari previsti dall'allegato (( A. )) 2. I molluschi bivalvi provenienti da zone di produzione che possiedono i requisiti prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto per la zona A possono essere destinati al consumo umano diretto.

3. I molluschi bivalvi provenienti da zone di produzione che possiedono i requisiti prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto per la zona B possono essere destinati al consumo umano diretto soltanto dopo avere subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici prescritti per la zona A.

4. I molluschi bivalvi provenienti da zone di produzione che possiedono i requisiti prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto per la zona C possono essere destinati al consumo umano diretto esclusivamente previa stabulazione, per un periodo di tempo non inferiore a due mesi, in una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici prescritti per la zona A, associata o meno ad un processo di depurazione intensivo.

5. Oltre quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto devono

a) essere raccolti e trasportati dalla zona di produzione a un centro di spedizione, a un centro di depurazione, a una zona di stabulazione o a uno stabilimento di trasformazione secondo le modalita' ed i criteri prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto; b) essere stabulati in zone di stabulazione...

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