Testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: .

Titolo I DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE
Avvertenza:

Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Nel testo unico sono state inserite le modifiche normative intervenute sino alla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2006 (decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171, decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, legge 8 agosto 1995, n. 332, decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258, legge 18 febbraio 1999, n. 45, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, legge 8 febbraio 2001, n. 12, decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, legge 16 gennaio 2003, n. 3, legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge 5 dicembre 2005, n. 251, decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49).

In particolare, per l'ampiezza delle modifiche apportate, sono state evidenziate, in corsivo, quelle intervenute con la legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre n. 272, pubblicata nel supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2006.

Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))

Art. 1 Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze

stupefacenti

  1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

  2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonche' dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

  4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

  5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

  6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' amministrative di competenza delle regioni nel settore.

  7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e' istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarieta' sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.

  8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

    1. sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristi che del mercato del lavoro e delle attivita' lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;

    2. sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

    3. sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

    4. sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

    5. sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

    6. sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

    7. sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

    8. sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.

  9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

  10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.

  11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.

  12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

  13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarieta' sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicita' delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonche' a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.

  14. (Abrogato).

  15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualita' di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

  16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

  17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

  18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

    Art. 2.

    Attribuzioni del Ministro della sanita'

  19. Il Ministro della sanita', nell'ambito delle proprie competenze:

    1. determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attivita' di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;

    2. partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Coniglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente...

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