Testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n

Avvertenza:

Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ai sensi

dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione di decreto del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali

della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo

fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le

modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso

trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui riportati.

Nel decreto legislativo, il cui ultimo testo aggiornato e'

stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale

- n. 45 del 24 febbraio 1994, sono state inserite le modifiche normative intervenute sino

alla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1998 (decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470,

decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, legge 23 dicembre 1994, n. 724,

decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge

11 luglio 1995, n. 273, decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 316,

decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge

27 ottobre 1995, n. 437, decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito con

modificazioni dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, legge 15 marzo 1997, n. 59, legge 15

maggio 1997, n. 127, decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, decreto legislativo 6

marzo 1998, n. 59, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e sono state evidenziate in

neretto le modifiche apportate dai decreti legislativi 6 marzo 1998, n. 59, e 31 marzo

1998, n. 80 (pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 26

marzo 1998, n. 71, e nel supplemento ordinario n. 65/L alla Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 80, dell'8 aprile 1998).

Tali modifiche sul terminale sono riportate in corsivo.

Per le disposizioni transitorie e finali relative al

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e introdotte dal decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 80, si veda il testo di tale ultimo provvedimento ripubblicato in questo stesso

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalita' ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano

l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle Regioni e

delle Province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione

(a), al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in

relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunita' europea,

anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo

la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza

pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse

umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale

dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e

applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato (b). 2. Per

amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi

gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le

Comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli

Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,

regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario

nazionale.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono

principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (c). Le Regioni a

statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi

ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (d)

e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (e) (f) , costituiscono

altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di

Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

(a) Si trascrive il testo dell'art. 97, primo comma, della

Costituzione: "Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di

legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita'

dell'amministrazione".

(b) Lettera sostituita dall'art. 1 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo della lettera c) sostituita:

"c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro

pubblico con quella del lavoro privato.".

(c) Si trascrive il testo dell'art. 117 della

Costituzione:

"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie

norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,

sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello

di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi

dipendenti dalla regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed

ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza

scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse

regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione

il potere di emanare norme per la loro attuazione".

(d) La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega

al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita',

di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". Si riporta il testo

del relativo art. 2:

"Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della

Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti al contenimento, alla

razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al

miglioramento dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a

tal fine e' autorizzato a:

a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i limiti

collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle

pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei

dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1,

primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto

la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e

collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale

sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in

base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze

del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei

diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali;

prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed

obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalita' giuridica,

sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in

conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire

che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli

oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla

sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un

termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende

rilasciata; prevedere che la legittimita' e la compatibilita' economica

dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che

dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende

effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro

riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente

articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le

materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice

ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo

anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del

compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilita' del ricorso

giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che,

in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo.

Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla

stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli

operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della

titolarita' dei...

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