TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 - Testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». (10A02575)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Proroga di termini tributari, nonche' in materia economico-finanziaria

1. Le attivita' finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010.

2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 13-bis:

  1. con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;

  2. con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1o marzo 2010 al 30 aprile 2010.

    (( 2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, dati statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per volumi d'importo, al numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e l'ammontare complessivo delle attivita' finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione. ))

    3. All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

    2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

    2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.

    .

    4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e' fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.

    (( 4-bis. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

  3. al comma 1-bis, lettera a), le parole: «di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 luglio 2009»;

  4. al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «1° maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2009».

    5. Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' prorogato al 31 dicembre 2010.

    5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2004-2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2010».

    5-ter. E' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

    5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter e' autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

    6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalita' stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale».

    7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 e' prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilita' finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.

    (( 7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e 2011».

    7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

    8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.

    9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i componenti delle commissioni censuarie gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di ulteriori due anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico.

    10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' disposta, nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

    11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100 milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, il predetto importo e' versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

    12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

    13. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31...

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