Testo aggiornato della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici". (Suppl. Ordinario n.180)

Il testo della legge 11 febbraio 1994, n.109, "Legge quadro

in materia di lavori pubblici", Ë coordinato con le modifiche apportate

dalle seguenti disposizioni normative : Decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito

con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 (Gazzetta Ufficiale - Serie

generale - n. 127 del 2 giugno 1995);

Legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione

della finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 29 dicembre

1995);

Decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito con modificazioni

dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, recante proroga e sospensione di termini per i

soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca,

Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale - Serie

generale - n. 262 dellí8 novembre 1996);

Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo

snellimento dellíattivit‡ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 - Serie generale - S.O. n.

98/L);

Legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche ed integrazioni alle

leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchÈ norme in materia di

formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche

amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica

Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998 - Serie generale - S.O. n. 110/L)

Legge 18 novembre 1998, n. 415, recante modifiche alla legge 11

febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1998 - Serie generale -

S.O. n. 199/L)

Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante misure in ,ateria di

investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi dell'occupazione e della

normativa che disciplina l'INAIL, nonchË disposizioni per il riordino degli enti

previdenziali

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1999)

Il testo coordinato Ë stato redatto e aggiornato (dicembre 1998) al

solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. La legge n. 109 del 1994,

coordinata con le modifiche e le integrazioni sopraindicate viene ripubblicata con

apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale contestualmente alla pubblicazione del

regolamento di cui allíarticolo 3 della medesima legge.

Art.1

(Principi generali)

1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attivit‡

amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualit‡ ed

uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a

tempestivit‡, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della

libera concorrenza tra gli operatori.

2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza

delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano

e degli enti infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili dalle

disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma

economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle

regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto

degli obblighi internazionali dello Stato.

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d),

della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attivit‡

amministrativa delle regioni in conformit‡ alle norme della presente legge.

4. Le norme della presente legge non possono essere derogate,

modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a

singole disposizioni.

Art. 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della

legge)

l. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del

regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati

dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attivit‡ di costruzione,

demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti,

anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti

misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando

comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori

assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui

all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,

agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali,

alle loro associazioni e consorzi nonchÈ agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui

all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al

pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25

della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle societ‡ di cui

all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed

all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle

societ‡ con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto

della propria attivit‡ la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati

sul mercato in regime di libera concorrenza nonchÈ ai concessionari di servizi

pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, qualora

operino in virt˘ di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attivit‡ che

riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre

che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e

appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di

opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158.

c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A

del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonchÈ ai lavori civili relativi ad

ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed

universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di

importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da

parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto

interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei

lavori.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta

eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b),

si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18,

19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al

comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli

articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera

b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si

applicano, altresÏ, le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,

relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilit‡ dei lavori e al collaudo dei lavori.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai

collaudi di natura tecnica.

4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera

b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata

i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono

essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle

rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene

successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le

imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori

sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori

oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono

prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale

minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate

devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini

del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le

situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto

dall'articolo 2359 del codice civile.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai

concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico

servizio di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti nelle

convenzioni gi‡ assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero

rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari prima

dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in

grado di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.

5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto

legislativo 17 marzo 1995, n.158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore a

5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158,

e di quelli di cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni di cui allo

stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e

5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I...

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