TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. 63 - Testo del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 2010) coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2010, n. 98 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in tema di immunita'' di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezio...

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi in pendenza dell'accertamento dell'immunita' della giurisdizione italiana degli

Stati esteri

  1. Fino al 31 dicembre 2011, l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero e' sospesa di diritto qualora lo Stato estero o l'organizzazione internazionale abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunita' dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte.

  2. I procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la cui efficacia e' sospesa ai sensi del comma 1 non possono essere sottoposti e se proposti sono sospesi. La sospensione opera di diritto ed e' rilevata anche d'ufficio dal giudice. A tale fine, prima di adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di uno Stato estero il giudice accerta se sia pendente un giudizio per l'accertamento dell'immunita' dalla giurisdizione italiana, anche mediante richiesta di informazioni al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile.

  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi...

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