TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 - Testo del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.». (14A01661)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni 1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine «2013» e' sostituito dal seguente «2014». 2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». 3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilita', le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, (( nonche', in attesa del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS, )) fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato. 4. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

  1. il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.»;

    (( b-bis) al comma 4-bis, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015.». )) 5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014. 6. (( All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2014». I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. )) (( 7. (Soppresso). )) (( 8. (Soppresso). )) 9. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e' prorogato al 30 giugno 2014. 10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2014». 11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: «2015» e' sostituita dalla parola: (( «2018»;

    )) b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» e' sostituita dalla parola (( «2018». )) (( b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: «2015» e' sostituita dalla seguente: «2016». )) 12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 13. E' (( differita )) al 1º gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo. 14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' prorogato al 31 dicembre 2014(( , purche' le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014. Nelle more, ferma restando la possibilita' di prorogare o modificare gli incarichi gia' attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non e' in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013. )) Riferimenti normativi Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, come modificato dalla presente legge: «Art. 3. Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2014, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2014, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3-7. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 6-septies dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro. 1-6-sexies. (Omissis). 6-septies. Fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'art. 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo art. 133.». Si riporta il testo vigente del comma 2-sexies dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente...

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