TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2009, n. 193 - Testo del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009), coordinato con la legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti in materia di funzionalita'' del sistema giudiziario». (10A02493)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2010».

((2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato e' scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2010, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

2-bis. Il secondo comma dell'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilita' di conferma.))

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1988, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla presente legge:

Art. 245. - 1. Le disposizioni del regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della

Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sara' attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre

2010.

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- Si riporta il testo dell'art. 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):

Art. 42-quinquies (Durata dell'ufficio). - La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio gia' decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del

Ministro.

Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.

La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art.

42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal

1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.

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- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge

21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace):

Art. 7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace). - In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'art. 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.

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- Si riporta il testo dell'art. 50 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:

Art. 50 (Composizione del tribunale per i minorenni).

- Il tribunale per i minorenni e' composto da un magistrato di corte di appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo e una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali e' conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni.

Possono anche essere nominati due o piu' supplenti.

Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati.

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Art. 2

Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 1:

    1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.»;

    2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non superiore a cento unita'» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unita'»;

  2. l'articolo 1-bis e' abrogato;

  3. all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;

  4. all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;

  5. all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse.

    2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede:

  6. quanto a euro 2.934.953 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

  7. quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.

    - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4 maggio

    1998, n. 133 (Modalita' e criteri per lo scambio di insegnanti con altri Paesi, in attuazione del secondo comma dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31

    maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), come modificato dalla presente legge:

    Art. 1 (Trasferimento d'ufficio). - 1.-2. (omissis).

    3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.

    4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', in numero non superiore a centocinquanta unita'. Il termine previsto dall'art. 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.

    12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.

    5. (omissis).

    .

    - L'art. 1-bis della citata legge 4 maggio 1998, n.

    133, abrogato dalla presente legge, recava: «Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata».

    - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 3, della citata legge 4 maggio 1998, n. 133, come modificato dalla presente legge:

    Art. 2 (Indennita' in caso di trasferimento d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 1 e' attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennita' mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita'.

    L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.

    151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

    .

    2. (omissis);

    3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 1 l'aumento previsto dal secondo comma dell'art.

    12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennita' integrativa speciale in...

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