TESTO AGGIORNATO DEL REGOLAMENTO 19 aprile 2001, n. 171 - Testo aggiornato del regolamento 19 aprile 2001, n. 171, recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212

Avvertenza:

Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

I caratteri in corsivo sul terminale vengono riportati tra i segni (( ... )).

Art. 1.

OGGETTO

  1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi a fronte delle iniziative, previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, di collaborazione con i Paesi individuati annualmente con delibera della V Commissione del CIPE, in base all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

    143, che modifica l'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 212.

  2. Ai fini del presente regolamento si intende per

    1. Ministero, il Ministero ((delle attivita' produttive)); b) legge 212, la legge 26 febbraio 1992, n. 212; c) Sportello: lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161.

    Art. 2.

    TIPOLOGIE DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI

  3. Sono concessi contributi a fronte di iniziative ((volte a favorire lo sviluppo delle relazioni economiche dell'Italia con i Paesi beneficiari)), relative a

    1. la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi; b) (abrogata); c) studi di fattibilita' e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'energia, del turismo, del risanamento ambientale igienico e sanitario, nonche' in materia di riconversione industriale ed agricola, e nel campo del restauro artistico ed urbano; d) progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia; e) studi di fattibilita' (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, cosi' come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani.

  4. La durata dell'iniziativa non deve superare i ventiquattro mesi.

  5. Non sono ammesse al contributo le iniziative di natura meramente commerciale, ne' quelle riguardanti i campi dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica e delle manifestazioni culturali.

    Art. 3.

    Beneficiari dei contributi

  6. I contributi possono essere concessi a favore di

    1. enti pubblici e privati; b) associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi; c) consorzi e societa' consortili, cooperative, societa' e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

  7. L'iniziativa deve coinvolgere un soggetto proponente italiano, promotore e affidatario dell'iniziativa, responsabile del coordinamento e della direzione della stessa, ed almeno un partner dei Paesi di cui all'art. 1 della legge. Ad ogni iniziativa possono essere associati ulteriori partner italiani o stranieri.

    Art. 4.

    DOMANDA di CONTRIBUTO

  8. La domanda di ammissione al contributo, redatta in bollo secondo il modello di cui all'articolo 12, deve essere presentata al Ministero o eventualmente allo Sportello, qualora sia stata stipulata una specifica intesa con il Ministero.

  9. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilita' entro il 30 aprile di ogni anno, ((salvo quanto stabilito dall'articolo 7-bis)). Qualora la domanda sia trasmessa per mezzo raccomandata in plico postale, fa fede la data di spedizione dell'ufficio postale accettante.

  10. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilita' le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti

    1. l'indicazione del soggetto richiedente con specificazione del legale rappresentante ovvero del titolare della ditta individuale, nonche' l'assenza di stato di fallimento e di condanne penali e di procedimenti penali a carico del legale rappresentante ovvero del titolare; b) per le piccole e medie imprese la conformita' ai requisiti richiesti dall'attuale disciplina comunitaria; c) che l'iniziativa non usufruisce di altri contributi previsti dalla legge 212, e che la stessa ha o non ha fruito, di altro contributo pubblico di organismi nazionali o internazionali, con l'indicazione dell'ammontare dell'eventuale contributo; d) l'impegno del richiedente a comunicare al Ministero, entro quindici giorni dalla comunicazione della concessione del contributo, il numero di un apposito conto corrente, sul quale verranno effettuati i pagamenti delle spese relative all'iniziativa e versato l'eventuale anticipo richiesto nonche' l'impegno a tenere contabilita' separata per la gestione dell'iniziativa.

      ((3-bis. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di concessione del contributo i soggetti

    2. che si trovano in...

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