Testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante: "Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del-l'articolo 3, comma 136, della le...

Avvertenza:

Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Art. 1.

Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di I.R.A.P.

(( 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni (a), recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (b).

  1. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre modalita' di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati (b).

  2. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate (b).

  3. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate (b). )) 5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, e' sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni (c).

  4. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.

    (a) Si trascrive il testo vigente degli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

    241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni"

    "Art. 34 (Attivita). - 1.-3. (Omissis).

  5. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dei redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'art. 32, svolgono le attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3."; "Art. 37 (Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.

  6. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale

    1. ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; b) elaborano le dichiarazioni; c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire con le modalita' di cui al comma 7; e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte.

  7. I sostituti che non prestano assistenza fiscale consentono in ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta degli atti e documenti necessari per l'attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3, dell'art. 34.

  8. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte e' rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.".

    (b) Commi sostituiti dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2001, n. 292.

    (c) Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"

    "Art. 9 (Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita). - 1. 4. (Omissis).

  9. I componenti degli organi di controllo delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.".

    Art. 2.

    Termini per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

    (( 1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (a), presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste Italiane S.p.a. tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (b).

  10. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3

    1. per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste Italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta; b) in via telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (b).

  11. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 (b).

  12. (Abrogato) (c).

    4-bis. (Abrogato) (c).

  13. (Abrogato) (c). )) 6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (d), e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno, 1996, n.

    323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (e), nonche' per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

  14. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni (c) dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore...

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