DECRETO 23 giugno 2011 - Aggiornamento delle tariffe per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Torino. (11A09514)

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

di Torino

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 articoli 1 e 2;

Viste le Circolari Ministeriali n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e 25620/70/fac del 18 marzo 1997;

Visto il Decreto Prefettizio n. 9400656/1/7/0 del 26 febbraio 1994 che fissava le tariffe per le operazioni di facchinaggio nella Provincia di Torino;

Visto il precedente Decreto della D.P.L. di Torino prot. n. 9/08 che aggiornava le tariffe di facchinaggio per la provincia di Torino al 31 dicembre 2010;

Considerati i seguenti indicatori economici:

indice ISTAT secondo l'incremento annuo ufficialmente stimato;

incrementi retributivi derivanti dal CCNL;

incremento del costo del lavoro e degli oneri complessivi di impresa;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori e le associazioni cooperative del settore convocate presso la DPL di Torino in data 31 gennaio 2011;

Ritenendo pertanto, di dover rivalutare ed aggiornare le tariffe di facchinaggio per la provincia di Torino;

Decreta:

Art. 1

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Torino sono aggiornate a tutto il 31 dicembre 2012 con un incremento di una percentuale pari al 5% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2010.

Art. 2

I compensi minimi riferiti a peso lordo (a quintale), oppure a pezzo, per lavori di facchinaggio delle merci sottoelencate sono quelli al fianco di ciascuna singola voce:

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 3

Quando non e' possibile la normale applicazione delle tariffe di cui al precedente art. 2, i lavori potranno essere svolti in economia con un compenso minimo ai facchini - (riuniti o meno in carovane, cooperative, ecc. ) di Euro 162,141 dal 1° gennaio 2011 ragguagliate a giornate con un massimo di 8 ore di lavoro normale.

Art. 4

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario e da' luogo alla maggiorazione del 25% sulla tariffa di cui al precedente art. 3 quello disposto dal committente ed eseguito oltre l'orario normale di lavoro.

Art. 5

Lavoro eseguito nella giornata del sabato

In caso di prestazione dei facchini (riuniti o meno in carovane, cooperative, ecc.) compensati in economia quando prestano la loro opera nelle giornate del sabato, usufruiranno della maggiorazione prevista dall'art. 4.

Art. 6

Lavoro festivo

Quando le operazioni dei facchini vengono svolte di domenica o nei giorni di festivita' nazionali o infrasettimanali, le tariffe...

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