DECRETO 18 dicembre 2006 - Aggiornamento della procedura di emergenza climatica

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare:

l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;

l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;

l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235 con cui e' stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 contenente criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

Vista la procedura di emergenza climatica, approvata con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 25 giugno 2004 ed il suo aggiornamento approvato con decreto del 12 dicembre 2005;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 agosto 2006 recante disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas e per l'interrompibilita' delle forniture di gas ai clienti industriali per far fronte a possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il periodo invernale 2006-2007;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 agosto 2006 recante misure per la ricostituzione degli stoccaggi di modulazione per far fronte a possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il prossimo periodo invernale 2006-2007;

Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o per impreviste riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale durante il periodo di punta invernale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;

Considerata la necessita' di definire il ruolo, i compiti e le responsabilita' delle imprese di gas naturale che gestiscono impianti del sistema nazionale del gas naturale e dei soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;

Considerati gli esiti dell'emergenza climatica dei cicli termici invernali 2004/2005 e 2005/2006 che hanno comportato il ricorso allo stoccaggio strategico;

Considerata l'opportunita' di adottare, con modalita' in sequenza da determinare secondo le necessita' attese o prevedibili a seguito di analisi dello stato del sistema e delle sue prospettive, le possibili misure per far fronte ad eventi che determinino, anche in prospettiva, un eventuale stato di emergenza del sistema del gas naturale;

Considerato il parere conforme del comitato, formulato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001 sopra citato;

Ritenuto di dovere garantire, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante ciascun periodo invernale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno;

Ritenuto necessario aggiornare la «Procedura di emergenza climatica» per adattarla all'esperienza maturata durante i trascorsi periodi invernali 2004/2005 e 2005/2006;

Decreta:

Art. 1. Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli

  1. E' approvato l'aggiornamento della «Procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli - dicembre 2006» (nel seguito denominata la Procedura di emergenza climatica) riportata in allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

  2. La Procedura di emergenza climatica definisce la tipologia e le modalita' di attuazione degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della loro attuazione, per far fronte a situazioni d'emergenza, nel bilanciamento complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni climatiche sfavorevoli.

  3. Per quanto non diversamente specificato nella Procedura di emergenza climatica valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

    Art. 2.

    Ruoli e compiti

  4. I soggetti individuati nella Procedura di emergenza climatica hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalita' ed i tempi previsti nella procedura stessa, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, facendo riferimento al comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, definita dalla deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nei casi indicati dalla procedura stessa.

  5. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio di gas naturale e la societa' Terna sono responsabili dell'attuazione della Procedura di emergenza climatica e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dalla procedura stessa.

  6. Le imprese di trasporto di gas naturale assicurano il bilanciamento fisico della rete di trasporto, rendendo accessibili le capacita' di trasporto disponibili per fare fronte alle situazioni di emergenza di cui al presente decreto. Gli utenti del sistema del gas naturale hanno la responsabilita' di rendere disponibile nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti i volumi di gas necessari in funzione del prelievo ai punti di riconsegna. Le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto, centrali termoelettriche, impianti «dual-fuel», nonche' clienti finali in base a contratti di fornitura con clausola di interrompibilita', hanno la responsabilita' di assicurare l'applicazione della procedura per l'eventuale riduzione o interruzione della fornitura di gas a tali clienti.

  7. Tenuto conto dell'entita' dei consumi di gas naturale, previsti in progressivo aumento nei prossimi anni per il settore termoelettrico, i produttori d'energia elettrica mediante impianti che utilizzano gas naturale forniscono al comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, tramite la societa' Terna Spa, i dati e le informazioni previsti nella Procedura di emergenza climatica, al fine di permettere, durante le situazioni di emergenza, una gestione razionale e tempestiva delle risorse di gas naturale, secondo le priorita' ed i tempi stabiliti nella procedura stessa.

  8. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficolta' incontrate e lo invia alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, che lo sottopone al comitato al fine dell'analisi di ogni evento attraverso cui l'emergenza stessa si e' sviluppata, del conseguente aggiornamento della Procedura di emergenza climatica e dell'individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.

    Art. 3.

    Responsabilita'

  9. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio di gas naturale, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nella procedura approvata dal presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto e di stoccaggio, ne' alle imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto, centrali termoelettriche, impianti «dual-fuel», nonche' clienti finali in base a contratti di fornitura con clausola di interrompibilita', alcuna penale o risarcimento ne' per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, ne' per i danni che gli stessi utenti o imprese di vendita dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilita' viene attribuita alle stesse imprese per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nella fase d'emergenza.

  10. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della...

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