L’aggiornamento del canone nelle locazioni ad uso diverso dall’abitativo alla luce delle ultime modifiche legislative

AutoreAntonio Nucera
Pagine243-244

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L’art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in tema di aggiornamento del canone di locazione per gli immobili ad uso diverso dall’abitativo, così come da ultimo modificato dall’art. 41, comma 16 duodecies, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14), pone diversi dubbi interpretativi, alcuni dei quali di non facile soluzione.

Il legislatore, infatti, non ha riscritto integralmente la disposizione in argomento, ma si è limitato ad integrarla, in particolare, al secondo comma (introducendo l’inciso: “per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’art. 27”) ed al terzo (aggiungendo le parole: ed a quelli in corso al momento dell’entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma”). Allo stato, pertanto, il novellato art. 32 così recita:

“Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’articolo 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso al momento dell’entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo”.

Si tratta, all’evidenza, di una formulazione approssimativa, la quale, di conseguenza, non si presta ad una facile lettura.

Iniziamo dagli interrogativi sollevati dal secondo comma, il più importate dei quali è senz’altro il criterio di aggiornamento del canone.

È fuor di dubbio che l’inciso introdotto dalla novella abbia avuto l’effetto di limitare la portata di questa disposizione, nel senso che la regola dell’aggiornamento del canone al 75% della variazione accertata dall’Istat, trova ora applicazione solo nei contratti aventi la durata iniziale non superiore a quella prevista dalla legge (cfr., fra gli altri, V. CUFFARO, Il nuovo aggiornamento del canone nei contratti ad uso diverso dall’abitativo, in questa Rivista, 2009 221). È pur vero, per, che lo stesso inciso ha anche fatto sorgere molte perplessità intorno al criterio cui è possibile ancorare tale aggiornamento, ove si pattuisca una durata più lunga del primo periodo contrattuale. Questo, perché l’intervenuta modifica legislativa va letta in relazione a quanto...

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