DECRETO 1 dicembre 2011 - Aggiornamenti, relativi all''anno 2012, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. (12A02233)

IL DIRETTORE GENERALE

per i porti

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell'articolo 10 della legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione del D.L. 4 marzo 1989, n. 77, richiamato dall'articolo 1 del D.L. n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", convertito, con modificazione ed integrazione, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

Visto l'art. 4, comma 1, della suddetta legge 4 dicembre 1993, n. 494 il quale dispone che i canoni annui sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso (ora indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali);

Considerata la necessita' di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2012;

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione del controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone - prevista dall'articolo 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - debba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), commi 250-256, che ha introdotto nell'Ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto.

Visto che l'Istituto Nazionale di Statistica - riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione - ha comunicato, per il periodo settembre 2010/2011, con note prot. n. 10755/2011 in data 30 novembre 2011 l'«Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati» (+ 3,0%) e l'«Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali Totale» (+ 4,5%) al posto dei prezzi praticati dai grossisti;

Visto che la media dei suddetti indici - per il periodo settembre 2010/2011, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2012 e' pari...

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