Aggiornamenti normativi alla responsabilità amministrativa (rectius penale) degli enti (D.L.vo 231/01)
Autore | Michele Cattadori |
Pagine | 1199-1202 |
Page 1199
Con la recente pubblicazione della legge 15 luglio 2009 n. 941, nonché delle leggi 23 luglio 2009 n. 992 e 3 agosto 2009 n. 1163, il legislatore è intervenuto nuovamente sul D.L.vo 231/014 ampliando le fattispecie di reato suscettibili di determinare la responsabilità dell’ente per l’operato delle persone fisiche che hanno agito in nome, per conto e nell’interesse dell’ente medesimo. Così facendo viene proseguita la tendenza, peraltro già preannunciata nella relazione accompagnatoria al D.L.vo 231/01, di estensione della disciplina di riferimento a tutti i potenziali reati della corporate criminality. È, infatti, notoria la poliedricità del D.L.vo 231/01 la cui repressione già spazia dai reati societari all’infibulazione e che oggi si arricchisce delle seguenti fattispecie delittuose.
Art. 24 ter: concernente i delitti di criminalità organizzata (articolo inserito con L. 94/09)5. I nuovi reati presupposto previsti dall’articolo de quo sono:
art. 416 c.p.: «Associazione a delinquere», finalizzata a:
– riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600);
– prostituzione minorile (art. 600 bis);
– pornografia minorile (art. 600 ter);
– reati conernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, D.L.vo 286/1998;
art. 416 bis c.p.: «Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera»;
art. 416 ter c.p.: «Scambio elettorale politicomafioso»;
art. 630 c.p.: «Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione».
Per i succitati reati la sanzione pecuniaria è da 400 a 1.000 quote6.
Mentre le sanzioni interdittive per i succitati reati sono quelle previste ex art. 9 comma 11 D.L.vo 231/01 per una durata non inferiore ad un anno7;
art. 416 c.p. «Associazione a delinquere» – escluso il comma sesto –;
art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p., relativo alla illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, L. 18 aprile 1975, n. 110.
Per i succitati reati la sanzione pecuniaria è da 300 a 800 quote, mentre quelle interdittive sono quelle previste ex art. 9, comma secondo, D.L.vo 231/01 per una durata non inferiore ad un anno. L’interdizione diventa definitiva in tutti i casi in cui
l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra.
Art. 25 bis. 1: relativo ai delitti contro l’industria e il commercio (di cui alla L. 99/08, ex ddl S-1195-B)8. I nuovi reati presupposto previsti dall’articolo sono:
art. 513 c.p.: «Turbata libertà dell’industria o del commercio»;
art. 515 c.p.: «Frode nell’esercizio del commercio»;
art. 516 c.p.: «Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine»;
art. 517 c.p.: «Vendita di prodotti industriali con segni mendaci»;
art. 517 ter c.p.: «Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale» (norma introdotta nel codice penale dalla L. 99/09)9;
art. 517 quater c.p.: «Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari» (norma introdotta nel codice penale dalla L. 99/09)10.
Per i delitti ex artt. 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria è fino a 500 quote e non sono previste pene interdittive;
art. 513 bis c.p.: «Illecita concorrenza con minaccia o violenza»;
art. 514 c.p.: «Frodi contro le industrie nazionali».
Per i delitti di cui agli artt. 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria è sino ad 800 quote, mentre quelle interdittive, previste ex art. 9 comma secondo D.L.vo 231/01, fino ad un anno.
Si segnala altresì la riformulazione degli articoli 473 e 474 del codice penale ed il loro inserimento nell’art. 25 bis D.L.vo 231/01 (ex L. 99/09, ex ddl S-1195-B)11, e segnatamente:
art. 473 c.p. novellato (si riportano in corsivo le modifiche e/o integrazioni al precedente articolo); rubrica: «contraffazione, alterazione o uso di mar-Page 1200chi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni»:
comma 1 – Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
comma 2 – Soggiace alla pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
comma 3 – I delitti previsti dai commi 1 e 2 sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».
art. 474 c.p. novellato (si riportano in corsivo le modifiche e/o integrazioni al precedente articolo); rubrica: «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni...
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