Agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 980902 del 23 marzo 2006.
Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle Confederazioni artigiane
Con la circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 sono state fornite indicazioni in merito alle nuove modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per i settori «Industria», «Turismo» e «Commercio» previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006.
Considerata l'esigenza di fornire precisazioni piu' puntuali in merito a particolari aspetti e di provvedere ad alcune rettifiche, alla predetta circolare sono apportate le modifiche ed integrazioni di seguito indicate.
Al punto 1.1, il terzo periodo, dalle parole «Nel caso in cui» e fino a «due distinte unita' produttive», e' eliminato.
Al punto 1.3, dopo il primo periodo, e' aggiunto quanto segue: «Al fine di consentire la determinazione della dimensione aziendale, l'impresa richiedente le agevolazioni trasmette, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, specifiche dichiarazioni redatte secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 3A, 4, 5 e 5A al citato decreto ministeriale, timbrate e firmate dal proprio legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; tali dichiarazioni devono essere compilate tenendo conto dei criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale».
Con riferimento ai soli bandi per i quali, alla data di pubblicazione della presente circolare, e' ancora in corso la presentazione delle domande, la mancata trasmissione delle predette dichiarazioni non determina il rigetto della domanda.
Al punto 3.9, dopo il punto 6) e' aggiunto il seguente punto: «6-bis) con riferimento alle spese di cui alla lettera c), si precisa che le stesse possono comprendere anche la casa del custode, che e' ammissibile nel limite di mq 100.».
Al punto 5.1, secondo capoverso, dopo le parole «del decreto attuativo» sono aggiunte le seguenti: «, precisando che il divieto ivi previsto di presentare una domanda per un nuovo programma in presenza di un programma gia' agevolato nella medesima unita' produttiva riguarda le agevolazioni concesse ai sensi della legge n....
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