DECRETO 6 agosto 2008, n. 165 - Regolamento concernente le modalita'' di concessione dell''agevolazione prevista dal punto 15 della tabella A allegata al testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504/1995, per l''impiego del GPL negli impianti centralizzati per usi industriali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina dell'impiego dei prodotti energetici in usi agevolati;

Visto il punto 15 della tabella A allegata al predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 che prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa per i gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali;

Visto l'articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, nel quale sono individuati taluni impieghi del gas naturale da considerare industriali;

Vista la nota (2) alla citata tabella A che estende tale individuazione ai medesimi usi dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali;

Visto l'articolo 67 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di attuazione del testo unico delle accise, anche con riferimento alla concessione delle agevolazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 29 giugno 1972, che stabilisce norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto, in materia di imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti, dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2008;

Vista la nota n. 3-7942/UCL, del 1° luglio 2008, con la quale e' stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. I gas di petrolio liquefatti denaturati, utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali, sono sottoposti ad accisa con l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dal punto 15 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «testo unico delle accise», secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni del presente regolamento.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

    28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29

    novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario:

    Art. 24 (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.

    2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.

    .

    - Si riporta il testo del punto 15 della tabella A

    allegata al citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

    504: «Tabella A - Punto 15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico: 10% aliquota normale.».

    - Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

    Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas naturale). - 1.-2. (Omissis).

    3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche' gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'art. 11 della legge 9 gennaio

    1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

    .

    - Si riporta il testo dell'art. 67, comma 1, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

    Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni transitorie). - 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge

    23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.

    .

    - Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge

    23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre

    1988, n. 214, supplemento ordinario:

    Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

    b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

    d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

    e) abrogata.

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

    Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

    4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

    Gazzetta Ufficiale.

    4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma...

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