Requisiti e condizioni per la concessione di finanziamenti agevolati a programmi relativi ad attivita' di sviluppo precompetitivo e a connesse attivita' di ricerca industriale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istitutivo del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, nel caso di ricorso al...

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale - n. 79 del 4 aprile 2001 (di seguito «direttive FIT»), con il quale sono state emanate le direttive per il funzionamento del sistema di agevolazione previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. (di seguito «CDP S.p.a.»), un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma di anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale;

Visto l'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabilisce che con apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il predetto fondo e' ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone che il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, in relazione ai singoli interventi di cui al comma 355, nel rispetto dei principi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal CIPE ai sensi del comma 356, stabilisce i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati di cui ai commi da 354 a 361, definendo, in particolare: le condizioni economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalita' di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese di investimento, la decorrenza e le modalita' di rimborso del finanziamento agevolato;

Visto l'art. 6, comma 3, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 che, ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento da parte del CIPE, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indica quali progetti di investimento sono da considerare prioritari;

Visto il Piano nazionale della ricerca (di seguito «PNR») approvato dal CIPE nella seduta del 18 marzo 2005 e le successive modifiche ed integrazioni approvate con la delibera del CIPE del 15 luglio 2005;

Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, n. 76, con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tra gli interventi agevolativi alle imprese cui e' destinato il predetto fondo rotativo sono stati individuati gli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46 ed e' stata disposta, in sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse assegnate ai predetti interventi fra le aree sottoutilizzate e le restanti aree;

Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, sopra richiamata, con la quale, tra l'altro, e' stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, nonche' approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra la CDP S.p.a. e il sistema bancario, nella quale risultano definiti i compiti e le responsabilita' dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

  1. Per i fini del presente decreto, ai sensi della convenzione-tipo citata in premessa, si intende per:

    1. «soggetto agente» il soggetto che sottoscrive la convenzione con CDP S.p.a. per lo svolgimento delle attivita' relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento o, nel caso di contratto/i di locazione finanziaria, del solo finanziamento agevolato;

    2. «soggetto convenzionato» il soggetto che ha sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una convenzione ovvero e' abilitato per lo svolgimento delle attivita' richieste dalla legge agevolativa;

    3. «soggetto beneficiario» il soggetto che presenta la domanda di agevolazione di cui alla legge agevolativa;

    4. ...

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