CIRCOLARE 12 febbraio 2002, n. 23 - Contributi in conto interessi su mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale, ai sensi dell'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e relativo decreto attuativo del 14 febbraio 1997

All'Associazione italiana editori All'Unigec-Confapi All'Unione bancaria italiana Al Mediocredito centrale S.p.a.

e, per conoscenza

Al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Gabinetto dell'on. Ministro Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

I contributi in conto interessi, concessi in base alla legge indicata in oggetto, vengono deliberati previo parere di una commissione di esperti che esamina i programmi editoriali presentati nelle domande di finanziamento.

Si rammenta che, a norma del decreto attuativo del 14 febbraio 1997, le sopra indicate richieste devono pervenire all'ufficio di segreteria della commissione, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV, entro il 31 maggio di ogni anno. Le banche prescelte per la concessione del credito, devono stipulare le delibere di finanziamento entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione del parere favorevole della commissione sulle opere presentate. Il successivo contratto di mutuo dovra' essere stipulato invece entro centottanta giorni dalla ricezione della comunicazione d'impegno del relativo contributo da parte di questa Amministrazione.

Si rammenta che, dal 1 gennaio 2002, le domande di agevolazione presentate al Ministero per i beni e le attivita' culturali, in base all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dovranno esprimere gli importi in euro.

Le spese relative ai costi dei programmi editoriali oggetto del finanziamento potranno essere documentate in lire se...

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