DECRETO 18 novembre 2010, n. 229 - Regolamento di modifica al regolamento di istituzione del «Fondo di solidarieta'' per agevolare l''esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l''assicurazione obbligatoria della responsabilita'' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato c...

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il decreto 27 novembre 1997, n. 477, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996;

Visto l'accordo del 26 luglio 1999, intervenuto tra le parti sociali, cosi' come individuate dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 1999, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di solidarieta' per il personale gia' dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il regolamento recante l'istituzione del «Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Visto l'accordo integrativo del 12 luglio 2007, con il quale le parti firmatarie del citato accordo del 26 luglio 1999 hanno inteso modificare la valenza temporale della regolamentazione, fissandola alla data del 31 dicembre 2011;

Sentite, nelle riunioni del 30 ottobre 2007 e 3 settembre 2008, le organizzazioni sindacali individuate nelle predette parti firmatarie;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 351 del 2000;

Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha previsto che, con decreto di natura regolamentare, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto n. 477 del 1997;

Visto il decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di proroga al 31 dicembre 2010 della valenza temporale del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 marzo 2009 e del 20 settembre 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 17 novembre 2010;

Adotta il seguente regolamento, recante modifiche al regolamento di istituzione del «Fondo di solidarieta' per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, come modificato dal decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Art. 1

1. Al regolamento approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, come modificato dal decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, le parole «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011»;

b) all'articolo 7, il comma 3, e' sostituito dal seguente:

3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera b), possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti a decorrere dalla predetta data fino al 31 dicembre 2011. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e dai secondi entro il 31 dicembre 2011

;

c) all'articolo 7, comma 5, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011»;

d) all'articolo 10, comma 2-bis, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

e) all'articolo 11, comma 1, le parole: «alla data del 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2011».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.

400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.), e' il seguente:

Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di

Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti...

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