Agenzia di infortunistica stradale e risarcibilità delle spese di consulenza

AutoreAugusto Bonazzi
Pagine865-870

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@1. Fatto

- Le due sentenze del Tribunale di Bologna si segnalano all'attenzione del lettore per la espressa qualificazione del rapporto intercorrente tra l'agenzia di infortunistica ed il proprio cliente-danneggiato; tale operazione viene compiuta con riferimento sia al credito derivante dall'attività prestata dall'agenzia di infortunistica, quanto, successivamente, al riconoscimento di tale voce quale spesa risarcibile dalla compagnia assicuratrice.

Simili i casi concreti risolti con le due sentenze in commento: un soggetto rimasto coinvolto in un incidente stradale si rivolge ad una agenzia di infortunistica stradale affinché quest'ultima provveda alla c.d. «gestione» del sinistro per il recupero del danno subito. L'assistenza stragiudiziale non dà esiti positivi, e il danneggiato si vede, pertanto, costretto a rivolgersi ad un avvocato al fine di tutelare le proprie ragioni in sede giudiziale.

Nel caso esaminato dalla prima sentenza, a seguito dell'instaurato giudizio, la compagnia assicuratrice per la r.c.a. obbligata in solido con il danneggiante, provvede al pagamento di quanto dovuto, senza nulla riconoscere quale compenso per l'attività stragiudiziale svolta dell'agenzia di infortunistica; successivamente, il cliente-danneggiato accettata la proposta della compagnia assicuratrice, si rifiuta di corrispondere quanto dovuto all'agenzia di infortunistica, sostenendo l'inadempimento di quest'ultima in considerazione del fatto che la trattativa stragiudiziale non aveva sortito alcun effetto positivo. Il titolare dell'agenzia è pertanto costretto ad adire all'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento dei propri onorari.

Nel secondo caso, il Giudice di Pace di Bologna riconosciuta la responsabilità esclusiva del convenuto-danneggiante, lo condanna, in solido con la compagnia assicuratrice per la r.c.a., al risarcimento del danno; nulla riconosce però, per le spese e le competenze dell'agenzia di infortunistica. Il danneggiato ricorre, quindi, in appello per ottenere il riconoscimento e il rimborso delle ulteriori spese sostenute.

Il problema al quale con il presente contributo cercherò di dare soluzione, concerne la seguente questione: se le spese sostenute dal danneggiato per l'attività svolta dalle agenzie di infortunistica siano risarcibili ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c.; per risolvere tale questione ritengo necessario svolgere brevi considerazioni generali in merito al fatto illecito derivante da circolazione stradale.

@2. Il danno da circolazione stradale

- L'incidente stradale è l'illecito civile più frequente nella società in cui viviamo1; addirittura, in forza di calcoli statistici, tenendo in considerazione parametri quali il numero dei veicoli circolanti e l'estensione della rete stradale, si può, con elevato grado di approssimazione, prevedere quale sarà, per l'anno successivo, il numero dei sinistri, l'entità delle conseguenze dannose con riferimento anche alle lesioni fisiche, nonché, l'importo totale dei risarcimenti erogati dalle compagnie assicuratrici2. Per le gravi conseguenze che derivano dalla infortunistica stradale, con risvolti anche sul piano economico-sociale3, il legislatore è intervenuto in più occasioni al fine di ridurre gli incidenti stradali e le loro conseguenze dannose4.

In linea di principio, il danneggiato da sinistro stradale deve provare, al pari di quanto accade per le altre fattispecie di responsabilità extracontrattuale, che il danno lamentato è stato provocato dal danneggiante o, comunque, come esso sia derivato da un fatto imputato alla sua sfera giuridica. In materia di circolazione stradale, la prova della colpa della controparte, non è però sufficiente per ottenere il risarcimento del danno e liberarsi da responsabilità: l'art. 2054, primo comma, c.c. impone al conducente di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e che, pertanto, il sinistro era per il «conducente medio» inevitabile5. Ogni qual volta non sia possibile ricostruire le modalità del sinistro (e accertare le rispettive responsabilità) oppure, non si possa stabilire con certezza l'incidenza causale delle singole condotte colpose nella determinazione dell'evento, si applica il criterio sussidiario sancito dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ovvero, si presume che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno arrecato ai singoli veicoli6.

@3. Il risarcimento del danno

- L'obbligazione che deriva dal fatto illecito consiste nel risarcimento del danno. Tra il fatto, inteso come evento di danno, ed il danno, inteso come perdita patrimoniale risarcibile, deve sussistere una relazio-Page 866ne da causa ad effetto in forza della quale il secondo appaia riconducibile al primo7.

Nell'attuale sistema del codice civile, il risarcimento è limitato ai danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso (art. 1223 c.c.), con eventuale riduzione in caso di colpa concorrente del creditore ed esclusione dei danni che potevano essere evitati dal creditore usando la normale diligenza (art. 1227 c.c.). Quest'ultima disposizione sancisce il dovere di correttezza del creditore-danneggiato e gli impone di attivarsi per limitare gli effetti dannosi prodotti dal fatto illecito. Il dovere del danneggiato di cooperare per limitare la responsabilità del danneggiante rientra nel generale dovere di correttezza, quale impegno di solidarietà che impone alla parte di salvaguardare l'utilità dell'altra parte nei limiti di un apprezzabile sacrificio. L'imputazione totale o parziale del danno al danneggiato è la sanzione per la violazione di tale obbligo giuridico.

Il danneggiato deve, quindi, agire diligentemente, ossia in modo adeguato, per evitare l'aggravamento del danno, ma non fino al punto di sacrificare i propri rilevanti interessi personali e patrimoniali8. La giurisprudenza fa un corretto uso della diligenza richiesta al debitore ex art. 1227, II comma, c.c. laddove, per esempio esclude il risarcimento del danno dovuto alle maggiori spese sostenute per le riparazioni del veicolo dovute alla imperizia e alle negligenze dell'officina incaricata9; il risarcimento deve escludersi anche per le spese mediche non necessarie10. Per concludere, il responsabile del danno non è tenuto a rimborsare qualunque spesa il danneggiato abbia sostenuto per l'eliminazione dei danni; vanno escluse dal risarcimento le spese sostenute per riparazioni utili ma non necessarie e quelle che il danneggiante avrebbe potuto evitare non scegliendo riparazioni troppo costose rispetto al mercato11.

@4. Quantificazione del danno

- Il problema del risarcimento del danno, una volta effettuata l'operazione iniziale in merito all'imputazione del fatto dannoso, si converte con quello della identificazione dei criteri da adottare per giungere ad una sostanziale soddisfazione della persona danneggiata12.

In linea generale13 il risarcimento del danno, operazione che come già detto è da compiersi successivamente alla verifica dell'esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del fatto illecito14, è l'equivalente della perdita subita dal patrimonio del danneggiato15 e comprende tanto il danno emergente quanto il lucro cessante16; questa «riparazione» può avvenire per equivalente o qualora possibile, in forma specifica. In altre parole risarcire significa restaurare integralmente il pregiudizio subito dal danneggiato e farlo in modo qualitativamente e quantitativamente tale da ricostruire una situazione patrimoniale il più possibile simile a quella preesistente al verificarsi dell'evento dannoso17.

Il danneggiato ai sensi della regola generale di cui all'art. 2697 c.c. deve dimostrare l'illecito, le circostanze che sul piano della causalità giuridica rendono determinato, esistente o certo il danno, l'ingiustizia del danno ed infine deve dimostrarne il suo ammontare. In merito all'entità dei danni la prova da fornire è diversa a seconda che si consideri il danno emergente o il lucro cessante ed a seconda che il pregiudizio rilevi quale danno diretto o danno futuro.

Normalmente le prove documentali utilizzate sono il preventivo di spese e la fattura delle spese sostenute18. Quando si voglia provare un danno futuro la parte fornirà elementi dai quali si può ritenere che le conseguenze pregiudizievoli permarranno: il giudice attraverso la valutazione prospettica di tali elementi potrà accertare l'esistenza del danno futuro e con l'ausilio dell'equità potrà liquidarlo.

@5. Attività esercitata dalle agenzie di infortunistica stradale

- Si devono intendere per «agenzia di infortunistica» quelle attività commerciali esercitate in forma individuale o societaria, che si esplicano nell'assistenza stragiudiziale di terzi in materia di responsabilità civile al fine di ottenere dagli enti assicurativi privati o pubblici l'indennizzo ed il risarcimento dei danni. Colui che voglia intraprendere la suddetta attività, dovrà, preventivamente, avere ottenuto dalla Questura della Repubblica competente per territorio apposita licenza ai sensi dell'art. 115 R.D. 18 giugno 1931 n. 77319; unica condizione per ottenere il rilascio della licenza è la presentazione della prescritta documentazione20 mentre non è richiesto alcun titolo di studio e tanto meno alcuna prova attitudinale.

L'attività prestata dalle agenzie di infortunistica stradale si può così sintetizzare:

a) studio della pratica;

b) acquisizione delle prove (fotografie dei luoghi e delle cose danneggiate, preventivi di riparazione, verbali delle autorità intervenute sul posto, referti medici, dichiarazioni testimoniali);

c) esame della dinamica del sinistro e verifica della responsabilità dell'evento dannoso;

d) redazione ed inoltro della richiesta di risarcimento danno ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990/1969;

e) gestione del sinistro (sollecitazione dell'assicurazione per l'apertura del sinistro, per la nomina del liquidatore e del perito);

f) consulenza a favore del cliente indicando le opportune operazioni in merito alle...

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