Agenzia Delle Entrate 20 Aprile 2016. Il Sistema Catastale. 130 Anni Di Catasto Tra Storia E Tecnologia

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PRATICA pra
Agenzia delle Entrate 20 aprile 2016. Il Sistema catastale. 130 anni di
Catasto tra storia e tecnologia.
PREMESSA
Il 1° marzo 1886, a 15 anni dalla conclusione del processo di unif‌icazione del nostro Paese, il Parlamento Italiano
promulga la Legge n. 3682, ai più nota come Legge Messedaglia, dal nome del suo estensore.
È l’atto fondativo del catasto italiano geometrico-particellare, uniforme sull’intero territorio nazionale, fondato sulla
misura e sulla stima, f‌inalizzato all’accertamento della proprietà immobiliare e alla tenuta delle sue mutazioni.
In esso conf‌luiscono gli oltre 20 Catasti degli Stati preunitari, superando, di fatto, il problema delle diversità e delle
disomogeneità nei metodi di determinazione delle imposte di carattere catastale, conseguente origine della sperequa-
zione fondiaria venutasi a generare nel corso dei secoli precedenti. Per questo motivo, la Legge è anche conosciuta come
Legge della Perequazione Fondiaria.
Oggi, l’Agenzia delle Entrate desidera ricordare il 130° anniversario di questa promulgazione, alla quale gli storici
di varie discipline attribuiscono molteplici valenze, da quelle politiche a quelle sociali, ma più di tutto guardano a essa
come a uno dei primi e più importanti atti di Civiltà Amministrativa disposti nel neocostituito Stato Italiano.
Da sempre, i beni immobili hanno costituito una rilevante fonte di materia imponibile: le maggiori entrate degli Stati
preunitari provenivano, infatti, dalle imposte sui fondi, ossia su terreni e fabbricati.
Dalla “Relazione del Ministro delle Finanze sulla situazione dei Catasti e dell’imposta nelle provincie del Regno d’I-
talia” del 1861, si evince l’esistenza di ben 22 differenti catasti, di cui 8 di tipo geometrico-particellare e gli altri di tipo
descrittivo, con diverse tariffe d’estimo, sia per periodo di determinazione che per modalità di applicazione.
Inoltre, nella stessa, si riscontra che il valore dell’imposta fondiaria ammonta a circa il 21% del totale delle entrate
statali.
Da ciò deriva, da parte dello Stato, l’urgenza di dotarsi di uno strumento tecnico adeguato alle necessità di una nuova
entità politica ed economica, originata dall’unif‌icazione, al f‌ine di provvedere a uniformare le modalità di applicazione
dell’imposta fondiaria, nonché le diverse unità di misura, ivi comprese quelle monetarie.
I lavori di impianto del catasto, conclusisi solo nel 1956, hanno richiesto un periodo di esecuzione di circa 70 anni.
Basti pensare agli sconvolgimenti recati dalle due guerre mondiali, durante le quali le operazioni catastali furono
quasi totalmente sospese.
La nozione di catasto annovera, oltre alla parte costitutiva degli atti, che è def‌inita formazione, anche quella dell’ag-
giornamento.
Questa deve tener conto dei continui cambiamenti che si verif‌icano nei soggetti possessori, nello stato e nei valori
estimativi degli oggetti.
Un Catasto aggiornato è, allo stesso tempo, un documento storico e un documento d’attualità.
Oggi, l’aggiornamento del Catasto viene eseguito in modalità completamente automatica e in tempo reale, attraverso
un’infrastruttura basata su procedure informatiche, che prevedono il coinvolgimento di professionisti abilitati.
1. GENERALITÀ
Il catasto italiano, inventario dei beni immobili presenti nel territorio nazionale, è stato realizzato attraverso la co-
stituzione di due successivi distinti sub-sistemi: il primo – denominato Catasto Terreni - comprendente l’elenco di tutti
i terreni di natura agricola ovvero comunque inedif‌icati, il secondo – denominato Catasto Edilizio Urbano - costituito
dalle costruzioni di natura civile, industriale e commerciale.
La “formazione” del Catasto Terreni, disposta con la legge 1° marzo 1886, n. 3682, è stata completata nel 1956. Il
regolamento per la “conservazione” del Catasto Terreni è stato approvato con Regio Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.
Il Catasto Terreni è di tipo geometrico - particellare, in quanto recante informazioni sia sulla natura geometrica (to-
pograf‌ia - forma e consistenza) che sulle caratteristiche tecnicoeconomiche (caratteristiche tecnico-f‌isiche e redditi)
dell’elemento minimo inventariato e rappresentato in mappa, costituito dalla “particella catastale”.
La “formazione” del Catasto Edilizio Urbano, successiva a quella del Catasto Terreni, fu disposta con la legge 11 ago-
sto 1939, n. 1249, di conversione del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, modif‌icata dal decreto legislativo 8 aprile
1948, n. 514. Il relativo regolamento di attuazione è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1949, n. 1142. Il Catasto Edilizio Urbano è entrato in “conservazione”, con regole unitarie in tutto il territorio
dello Stato, dal 1° gennaio 1962.
Il Catasto dei Fabbricati, istituito con l’emanazione del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modi-
f‌icazioni dalla legge n. 133 del 26 febbraio 1994, è l’evoluzione del Catasto Edilizio Urbano; si occupa di tutte le costru-
zioni, sia urbane che rurali. Il Catasto dei Fabbricati non sostituisce ad oggi il Catasto Edilizio Urbano, ma lo integra e
ne estende la competenza.
Censire le proprietà immobiliari, tenerne evidenti le mutazioni e realizzare i presupposti per una equa imposizione
f‌iscale rappresentano le f‌inalità istitutive del catasto.
La gestione delle banche dati catastali e lo svolgimento dei relativi servizi sono stati aff‌idati all’Agenzia del Territorio,
istituita con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’Amministrazione f‌inanziaria, che ha ereditato le
competenze del Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze.
Arch. loc. cond. e imm. 4/2016

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