La responsabilità degli agenti software per i danni prodotti a terzi

AutoreMaria Angela Biasiotti , Francesco Romano , Maria -Teresa Sagri
CaricaUsufruiscono di una borsa di studio presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR.
Pagine157-167

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@1. Introduzione

L'espressione "agenti intelligenti" viene usata per identificare quei softwa re capaci di un'azione autonoma in contesti complessi.

Gli " Intelligent Agents " sono quindi programmi che si differenziano rispetto agli altri software per l'essere dotati di: autonomia, intesa come possibilità di agire senza l'intermediazione di utenti o di altri agenti esterni, abilità sociale, come attitudine a comunicare e a ripartire il proprio lavoro con altri agenti, reattività come capacità di recepire e reagire rispetto a stimoli che derivano dall'esterno ed infine proattività cioè l'attitudine a perseguire obiettivi e finalità proprie sulla base di proprie conoscenze od esperienze acquisite.

Tali programmi vengono usati soprattutto nel campo dell' e-commerce per selezionare tra il materiale disponibile in rete, i dati e il materiale conformi alle esigenze ed ai parametri dell'utente, scartando così, sulla base dei criteri soggettivi indicati, soluzioni che altrimenti risulterebbero oggettivamente migliori.

Le possibili applicazioni pratiche sono costituite generalmente da programmi "addestrati" alla ricerca di informazioni, che offrono beni per mezzo di cataloghi, tramite i quali il consumatore può scegliere od accettare una data offerta: i programmi più avanzati riescono a consigliare all'utente il bene più conveniente, valutando il parametro del prezzo.

Il procedimento svolto dall'agente è completamente autonomo da qualsiasi intervento umano; reagisce, infatti, a stimoli esterni adattandosiPage 158di conseguenza ai possibili cambiamenti, mantenendo sempre il senso di un'identità propria che, interagendo con altri simili, gli permette di distinguere se stesso dagli altri agenti.

L'agente opererà come un filtro tra le informazioni accessibili in retee gli interessi dell'utente, memorizzandone le scelte e costruendone il profilo 1 .

Un buon agente, di norma, dovrebbe permettere di utilizzare meno tempo per il reperimento delle informazioni e più tempo per l'analisi di informazioni già selezionate, prendendo autonomamente le decisioni più opportune, per le azioni più ripetitive, e magari anche qualcuna di quelle meno ripetitive.

L'agente software dovrebbe svolgere anche a intervalli prefissati, determinate ricerche, magari reagendo autonomamente ai risultati della ricerca stessa.

@2. Finalità

In questo contributo cercheremo di teorizzare sulla base delle norme dell'ordinamento italiano, il tipo di rapporto che viene posto in essere in quei casi in cui un utente della rete Internet, utilizzi un agente software che ha trovato in rete, al fine ad esempio di reperire delle informazioni e cercheremo di capire chi e a quale titolo secondo le norme esistenti, debba essere ritenuto responsabile per i danni ai terzi che l'agente possa cagionare durante le sue operazioni di ricerca.

In particolare si cercherà di ipotizzare una possibile ripartizione di responsabilità tra l'utilizzatore e il produttore di un agente software per i danni che questo possa cagionare a terzi.

Un caso molto frequente nella prassi quotidiana è fornito da tutti quegli agenti che reperiscono informazioni in rete.

Ammettiamo che Tizio, un utente di Internet, reperisca nel Web l'agente software Bacco, prodotto e messo in rete dalla ditta privata Beta e se nePage 159 software ... serva per trovare il nome di tutti i ristoranti della provincia di Firenze. L'agente Bacco, agente poi non troppo intelligente, sulla base di query scritte e quindi predefinite dal programmatore, cercherà su di un sito che fornisce i dati di aziende di ristorazione, tutti i ristoranti di Firenze e provincia, ma nel fare tale ricerca, a causa di richieste troppo frequenti rispetto a quelle avanzate dagli umani, farà bloccare il server del sito.

Chi sarà responsabile dei danni causati al server ospitante i dati delle aziende di ristorazione, Tizio o Beta?

@3. Il problema dell ' attribuzione della responsabilità

Ad oggi non è possibile attribuire personalità giuridica 2 agli agenti intelligenti non essendo riconosciuti da alcuna norma quali soggetti di diritti.

E' dunque difficile attribuire all'agente la responsabilità delle proprie azioni, responsabilità che viene quindi ricondotta a fortiori nella sfera dell'utilizzatore o del produttore dell'agente. L'interrogativo che si pone riguarda il titolo in virtù del quale questi due soggetti, in proprio o in concorso tra loro, sono eventualmente chiamati a rispondere dei danni causati dall'agente Bacco.

Varie ipotesi sono state avanzate per l'attribuzione di questa responsabilità.

Alcune si fondano su figure di responsabilità extracontrattuale mentre altre cercano di inquadrare il rapporto produttore-utilizzatore-agente software all'interno di schemi contrattuali.

Secondo Sartor 3 la responsabilità potrebbe attribuirsi ai soggetti che potevano evitare il danno prodotto dall'agente o assicurarsi contro di esso e quindi alternativamente allo sviluppatore, al proprietario, all'utilizzatore, e persino al danneggiato dall'agente software quando, anche questo, abbia contribuito a cagionare il danno 4 .Page 160

Altri ritengono che la responsabilità sia imputabile esclusivamente all'utilizzatore dell'agente adottando la finzione legale per cui tutto ciò che proviene dall'agente è considerato provenire in realtà dalla persona fisica che ne fa uso 5 .

L'idea di fondo che sta dietro questo orientamento è che chi fa uso di uno strumento è responsabile degli effetti che derivano dall'uso dello stesso, fintanto che questo non è in grado di esprimere una sua autonoma volizione 6 .

Anche il Reporter's Note del Uniform Commercial Code -2B (il precedente dell'UCITA) stabilisce che l'agente elettronico è una mera estensione...

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