Agenti elettronici e rappresentanza volontaria nell'ordinamento giuridico italiano

AutoreTessa Onida/Francesco Romano/Serena Santoro
CaricaCollaboratrice del progetto Norme in Rete/Titolare di una borsa di studio presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR di Firenze/Avvocato e titolare di un dottorato di ricerca presso l'Università di Genova.
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@1. Premessa ad un problema di rapporti uomo-macchina

Nella fantascienza la macchina "intelligente", il robot, chiede di essere definito, di assumere rilevanza, di aver riconosciuta la sua affrancazione dal padre-uomo. Nel nostro mondo è l'uomo che si pone il problema se non sia il caso di distaccarsi talvolta dalla propria creatura, attribuendole compiti, responsabilità, indipendenza. Il riconoscimento di una sia pure parziale autonomia di "pensiero" ci spingerà verso la considerazione che l'entità artificiale potrà essere considerata soggetto di diritto, magari non subito, ma certo in un futuro molto vicino.

@@1.1. Gli agenti elettronici

Oggi i computer non sono soltanto degli strumenti di comunicazione che, ad esempio, rendono possibile e facilitano il commercio elettronico, ma sono in grado di dare autonomo avvio ad una comunicazione, partecipando attivamente al processo elettronico di negoziazione. Gli agenti Page 198 elettronici (detti anche agenti "software", "intelligenti", "informatici", "digitali") in particolare si distinguono dai comuni software proprio per l'autonomia, intesa come capacità del sistema di determinare il proprio comportamento in base alle proprie esperienze1.

L'Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA2) definisce gli agenti elettronici, come un "programma di computer, o programma elettronico o di altri mezzi automatici, usati da una persona per promuovere una azione, o rispondere a messaggi elettronici o prestazioni, per conto di un singolo senza revisione o attività svolta da qualcuno durante l'azione, o durante la risposta ad un messaggio o prestazione". Sono gli eredi dei "sistemi esperti", che negli anni Ottanta furono uno dei più noti risultati applicativi dell'intelligenza artificiale. Rispetto ai sistemi intelligenti di prima generazione, gli agenti elettronici si differenziano soprattutto per i modelli teorici di base3.

Secondo Wooldridge e Jennings4, esistono due diverse nozioni di agenti elettronici; in base alla prima, definita "debole", vengono fornite le caratteristiche essenziali che l'agente deve possedere per essere definito tale: esse sono, oltre all'autonomia - qui definita come capacità di agire senza intervento diretto di esseri umani - la capacità di interazione, la capacità di percepire l'ambiente esterno e rispondere agli stimoli da esso provenienti, la capacità di assumere iniziative allo scopo di perseguire Page 199 obbiettivi prefissati. In base alla nozione "forte", invece, ci sono altri attributi che vengono richiamati e che non è essenziale che siano presenti: si parla di mobilità, di veridicità nel senso di incapacità di fornire false informazioni, di benevolenza come impossibilità di perseguire obbiettivi confliggenti, di razionalità nel senso di predisposizione del proprio comportamento al più efficiente raggiungimento degli obbiettivi.

@@1.2. Le applicazioni degli agenti intelligenti: commercio elettronico e ricerca di informazioni

Tali programmi sono usati in campo commerciale; nel campo dell' e- commerce potrà, per esempio, proporsi il caso di una persona che completando un modulo elettronico richieda preventivi per l'acquisto di beni o servizi. La richiesta inviata ad una rete sarà a sua volta inviata a degli offerenti, che rispondendo con preventivi, intavoleranno una vera e propria trattativa. Spetterà all'agente selezionare i dati in base alle esigenze e agli interessi del suo utente, scartando soluzioni che pure, in teoria parrebbero obiettivamente "migliori", perché valutate secondo i parametri della persona. Il procedimento da quando inizia è completamente autonomo da qualsiasi intervento umano, l'agente reagisce a stimoli esterni, notando i cambiamenti e adattandosi di conseguenza, mantenendo sempre il senso di una identità propria che, pur interagendo con altri simili, gli permette di distinguere sé dagli altri. Tuttavia, di solito, tali programmi non fanno altro che offrire beni per mezzo di cataloghi con cui il consumatore può scegliere un bene o accettare una data offerta.

Alcuni software più avanzati, consigliano all'utente il bene più conveniente per lui, ma solo valutando il parametro del prezzo.

In un futuro non molto lontano, i robot dovranno identificare altri e più complessi momenti del processo relativo alla negoziazione commerciale.

Gli agenti dovranno, ad esempio, valutare la convenienza per un fornitore nel trattare con un certo cliente, oppure apprezzare le forme di garanzia disponibili per il consumatore che acquisti un determinato bene o infine valutare i tempi di consegna della merce come un possibile parametro per la scelta della stessa.

L'agente dovrà dunque avere più strategie di negoziazione inclusa quella di poter trattare direttamente con altri "agenti". Page 200

Altre applicazioni possono essere quelle di un programma che sia stato "addestrato" alla ricerca di informazioni, nuovo "bene" della società attuale, il cui valore dipende molto dalla pertinenza, dalla rilevanza e dall'aggiornamento rispetto alle esigenze dell'utente: molti utenti di internet si servono di motori di ricerca tradizionali per visualizzare le informazioni che gli necessitano. Tali motori però, spesso forniscono un profluvio di notizie che l'utente medio gestisce con difficoltà. Infatti il navigatore di internet non conosce quasi mai le regole di indicizzazione che ciascun motore adotta ed inoltre è poco esperto nell'uso degli operatori booleani5. L'agente dovrà selezionare i dati evitando l'eccessivo "rumore" delle troppe informazioni inutili e superflue, filtrandole attraverso criteri stabiliti, "imparando" anche in base al maggiore o minore gradimento da parte del cliente delle informazioni fornite. La concettualizzazione di un testo in algoritmi basati su teorie statistiche, ha permesso al robot di "comprendere" le relazioni tra i termini di un documento. Tali agenti in un certo senso dunque, "capiranno" il testo e non si limiteranno a ricercare il numero di presenze di una parola nel documento.

Trattando l'informazione, gli agenti intelligenti svolgono diverse funzioni: filtrano le informazioni utili per un certo utente e gli segnalano i dati più interessanti per la ricerca condotta. Tali agenti inoltre si muovono nel cyberspazio cercando le informazioni richieste dall'utente o le informazioni che l'automa ritiene che l'utente possa volere. Alcuni di questi agenti elettronici lavorano a stretto contatto con l'utente. Un soggetto, per esempio, potrebbe programmare l'automa affinché questo gli procuri dei biglietti per una rappresentazione che deve ancora essere programmata al teatro della sua città. L'agente sarà in grado di consultare l'agenda elettronica del suo utente, comperare i biglietti per lo spettacolo desiderato nel giorno in cui l'utente non avrà impegni e magari inviare una e-mail all'agenda elettronica dell'utente, con la conferma dell'avvenuto acquisto6. Page 201

L'Istituto di Teoria e Tecniche per l'Informazione Giuridica del CNR, nell'ambito del progetto "Accesso alle Norme in Rete7", coordinato dal Ministero della Giustizia e che si propone di creare un portale attraverso il quale accedere a tutte le fonti giuridiche italiane, ha elaborato un robot di navigazione capace di effettuare una ricognizione all'interno di vari siti internet ed "orientare verso la fonte originale delle informazioni8".

A tal fine è stato predisposto un file (detto nir.TXT), funzionale alla navigazione del robot e in grado di indicizzare solo i documenti pertinenti al progetto.

A fronte della diffusione, sempre maggiore, degli agenti nelle trattative via Web e del loro evolversi progressivo da strumenti passivi a soggetti della negoziazione, si pongono una serie di importanti questioni teorico-giuridiche che verranno qui affrontate limitatamente all'aspetto della rappresentanza negoziale. Ci si chiede se sia possibile assimilare l'operare di un agente elettronico al paradigma della rappresentanza.

A tal fine nel paragrafo che segue, tracceremo brevi cenni sull'istituto giuridico della rappresentanza nell'ordinamento italiano.

@2. Rappresentanza volontaria nell'ordinamento giuridico italiano

La rappresentanza è caratterizzata dalla produzione in capo al rappresentato degli effetti di un negozio, stipulato da un diverso soggetto9.

Della rappresentanza si hanno due idee. La concezione allargata, di elaborazione dottrinale, secondo la quale si ha rappresentanza tutte le volte in cui un soggetto agisce per conto e nell'interesse di un altro individuo. Tale concezione fonda l'istituto, sul fenomeno della cooperazione tra i consociati, preordinata allo svolgimento di una attività giuridica ed economica nell'interesse di altri10. Page 202

All'interno di questa categoria si distingue poi tra rappresentanza diretta e rappresentanza indiretta. La prima è caratterizzata dal fatto che il rappresentante agisce oltre che per conto, anche in nome del rappresentato, a differenza della seconda per la quale il rappresentante agisce sempre in nome proprio.

La concezione fatta propria dal Codice Civile nell'articolo 1388, è però quella ristretta che fonda l'istituto sul fenomeno della sostituzione11. Si ha rappresentanza solo quando il rappresentante agisce in nome del rappresentato, sostituendosi a lui nel compimento di un atto che esplica però i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.

Rappresentante e rappresentato formano dunque una sola parte contrattuale ma mentre il primo è parte in senso strumentale, il secondo è invece parte in senso sostanziale.

Sempre l'articolo 1388 cod. civ. ci dice che tale istituto ha quattro presupposti.

Il primo di questi è il conferimento in capo al rappresentante di un qualche potere rappresentativo.

Il secondo presupposto è quello che vuole che il rappresentante agisca rispettando i limiti dei poteri a lui devoluti.

Nel caso in cui uno dei due presupposti non sia stato rispettato, ci troviamo in un'ipotesi di rappresentanza senza potere. La regola in tali casi è quella...

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