Affollamento normativo in materia di armi e registro delle operazioni giornaliere

AutoreLuigi Favino
Pagine665-666

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La storia delle leggi in materia di armi è iniziata con la coesistenza pacifica tra le figure contravvenzionali contenute nel libro terzo del codice penale al paragrafo quarto, che concerne la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale, e quelle contenute nel T.U. di pubblica sicurezza. Successivamente la convivenza è proseguita anche quando nel 1967 fu varato il D.L.vo n. 895 recante «Disposizioni per il controllo delle armi» che introdusse vere e proprie figure di delitti, con pene fino ad otto, dieci e dodici anni di reclusione, ed istituì il giudizio per direttissima per coloro che ne erano imputati.

La confusione cominciò a crearsi con l'introduzione della L. n. 497/1974, contenente norme sulla criminalità, che in parte integrò e corresse le norme del precedente D.L.vo del 1967, ed aumentò soprattutto quando fu varata la L. n. 110/1975, che conteneva norme integrative per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, in quanto non si pensò di accorpare in un unico testo le numerose figure di reato ormai esistenti in materia.

A causa di questa mancanza di ordine e del conseguente affollamento normativo in materia fu quasi dimenticata la vigenza di alcune norme, come ad esempio l'art. 55 del Tulps che l'interessante sentenza della Cassazione ha illustrato con precisione.

Nella specie il contravventore di questa figura di reato minore, che prevede l'obbligo di annotazione, piuttosto burocratica, nell'apposito registro delle generalità complete di tutti i fornitori del negozio, era stato indotto in errore proprio dalla estrema difficoltà di percepire, come titolare di un commercio al minuto, la giusta interpretazione della normativa, ritenendo in buona fede di essere esentato dal detto obbligo in virtù di altra disposizione di legge. Precisamente dall'art. 5 della L. n. 110/1975, che testualmente recita al comma I: «Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 del Tulps 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi, nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa».

Ad un'attenta analisi, dunque, parrebbero escluse da quella esenzione tutte quelle altre operazioni in entrata per un'attività commerciale, come l'acquisto delle armi e delle materie esplodenti tutte, sulle quali persisterebbe a gravare l'obbligo di annotazione sul registro dei nomi con le generalità...

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