DECRETO 15 febbraio 2007 - Norme sull'afflusso e la circolazione dei viecoli nel territorio del comune di Isole Tremiti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Isole Tremiti in data 4 novembre 2006, n. 145;

Vista la nota n. 40429 del 9 ottobre 2006 e la nota di sollecito n. 5445/RU del 18 gennaio 2007, con le quali si chiedeva alla regione Puglia l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Foggia prot. n. 900 AREA III dell'11 dicembre 2006;

Vista la nota n. 8879 AREA III-bis del 23 novembre 2006, con la quale l'Ufficio territoriale del governo di Campobasso ha espresso il proprio parere in merito;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

D i v i e t o

Dal 1 aprile 2007 al 30 settembre 2007 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del comune di lsole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a popolazione stabilmente residente nel comune stesso.

Art. 2.

D i v i e t o

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e' esteso sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.

Art. 3.

D e r o g h e

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

  1. autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine;

  2. autoveicoli che trasportano invalidi, purche muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'articoli del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita italiana o estera;

  3. autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per...

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