DECRETO 21 aprile 2008 - Norme sull''afflusso e circolazione dei veicoli sulle Isole Eolie.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) del 30 gennaio 2008, n. 4;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina n. 9025/07/13.12/GAB, dell'8 marzo 2008;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 151, del 17 marzo 2008, pervenuta in data 11 aprile 2008;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile, adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:

dal 1° giugno 2008 al 31 ottobre 2008 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;

dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2008 divieto per l'isola di Alicudi;

dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

  1. Alicudi - Stromboli - Panarea:

    1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;

    2) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2007, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo...

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