DECRETO 18 maggio 2009 - Norme sull''afflusso e circolazione dei veicoli sull''isola di Ponza. (09A06233)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data 2 aprile 2009, n. 38;

Vista la nota prot. n. 0007548 in data 5 maggio 2009 con la quale la Prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lazio con nota prot. n. 73102/2D/04 del 21 aprile 2009;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° giugno al 30 settembre 2009 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza degli autocaravan e caravan intestati a persone residenti e non residenti nel comune.

Art. 2.

Divieto

Dal 1° giugno al 16 settembre 2009, dalle ore 00,00 del venerdi' alle ore 24,00 della domenica, e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t che trasportano merce non alimentare.

Art. 3.

Divieto

Dal 1° giugno al 30 settembre 2009 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza, nei giorni di venerdi', sabato, domenica e festivi, dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 t.

Art. 4.

Deroghe

Durante il periodo di vigenza dei divieti possono affluire sull'isola:

  1. veicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e religiose, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

  2. autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una...

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