DECRETO 3 giugno 2010 - Norme sull''afflusso e circolazione dei veicoli sull''isola di Ponza. (10A07815)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data 31 marzo 2010, n. 27;

Vista la nota prot. n. 9919/10/Gab del 15 maggio 2010 con la quale la prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lazio con nota prot. n. 120251/2D/04 del 12 maggio 2010;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1

Divieto

Dal 1° luglio al 30 settembre 2010 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza degli autocaravan e caravan appartenenti e/o condotti da persone residenti e non residenti nel comune.

Art. 2

Divieto

Dal 1° luglio al 30 settembre 2010, dalle ore 00,00 del venerdi' alle ore 24,00 della domenica, e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t che trasportano merce non alimentare.

Art. 3

Divieto

Dal 1° luglio al 30 settembre 2010, dalle ore 00,00 del venerdi' alle ore 24,00 della domenica e dei giorni festivi e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 t.

Art. 4

Divieto

Dal 1° luglio al 31 agosto 2010 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza dei veicoli appartenenti e/o condotti da persone residenti nelle regioni Lazio e Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone stabilmente residenti sull'isola.

Art. 5

Deroghe

Durante il periodo di vigenza dei divieti possono affluire sull'isola:

  1. autoveicoli che trasportano...

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