DECRETO 18 marzo 2009 - Norme sull''afflusso e circolazione dei veicoli sulle Isole Tremiti. (09A03789)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Isole Tremiti in data 24 ottobre 2008, n. 64, e la nota dello stesso comune di Isole Tremiti prot. n. 588 del 27 febbraio 2009;

Vista la nota n. 0077719 del 1° ottobre 2008 e la nota di sollecito n. 6024 del 22 gennaio 2009, con le quali si chiedeva alla regione Puglia l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Foggia prot. n. 900/09 Area III del 4 febbraio 2009;

Vista la nota n. 0004995 del 29 gennaio 2009, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso ha espresso il proprio parere in merito;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

D i v i e t o

Dal 6 aprile 2009 al 30 settembre 2009 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.

Art. 2.

D i v i e t o

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e' esteso sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.

Art. 3.

D e r o g h e

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

  1. autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine;

  2. autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una...

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