DECRETO 11 marzo 2010 - Norme sull''afflusso e circolazione dei veicoli sulle Isole di Giglio e di Giannutri. (10A03882)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera di giunta comunale del comune dell'isola del Giglio n. 12 del 29 gennaio 2010, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto prot. n. 0009078 del 2 marzo 2010 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota prot. n. AOO/GRT61707/O/060 del 4 marzo 2010 con la quale la regione Toscana esprime il proprio nulla osta all'emissione del decreto in questione;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1

Divieti

  1. Dal 1° aprile 2010 al 30 settembre 2010, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.

  2. Dal 2 agosto 2010 al 27 agosto 2010 e', altresi', vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'Isola del Giglio.

  3. Dal 1° aprile 2010 al 31 ottobre 2010 e' vietato l'afflusso e la circolazione, sull'Isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'Isola stessa.

    Art. 2

    Deroghe

  4. Per l'Isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2...

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