DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 febbraio 2010, n. 13 - Modifiche del regolamento sulle modalita' di esercizio dell'attivita' di affitto di camere e appartamenti per ferie e del regolamento sugli albi dei vigneti e sugli elenchi delle vigne.

(Pubblicato nel Bolletino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 9 marzo 2010

(Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2010, registro 1, foglio 10) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 188 del 8 febbraio 2010;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, recante 'Modalita' di esercizio dell'attivita' di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali'.

  1. L'art. 1-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    'Art. 1-ter.

    Classificazione delle aziende agrituristiche 1. Le aziende che svolgono attivita' agrituristica ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e sono iscritte nell'elenco comunale degli abilitati all'esercizio delle attivita' agrituristiche previsto dall'art. 8, comma 4, della stessa legge, possono utilizzare l'apposito simbolo floreale e la dicitura 'agriturismo' per dare stagionalmente ospitalita' negli edifici siti nel fondo dell'imprenditore agricolo, qualora siano state classificate secondo i criteri e le modalita' contenuti nei seguenti commi. A tal fine le aziende agricole sono classificate in quattro categorie contrassegnate da uno a quattro fiori, i cui simboli sono riprodotti nell'allegato.

  2. In un'azienda agricola classificata ai sensi del comma 1 possono essere offerte sia camere che appartamenti. In tal caso l'azienda e' denominata azienda mista. Tutte le unita' di alloggio sono sottoposte a valutazione qualitativa dell'arredamento. L'unita' di alloggio che raggiunge il punteggio minore funge da base per la valutazione.

  3. Nella classificazione di cui al comma 1 si tiene conto del punteggio complessivo raggiunto rispetto alla qualita' dell'azienda agricola, rispetto alla qualita' dell'arredamento e rispetto alla qualita' del servizio. I tre settori di qualita' vengono classificati con fiori in base ai punteggi minimi seguenti:

    1. settore di qualita' 'azienda agricola':

      1) punteggio minimo per due fiori: 20 punti;

      2) punteggio minimo per tre fiori: 25 punti;

      3) punteggio minimo per quattro fiori: 30 punti;

    2. settore di qualita' 'arredamenti':

      1) punteggio minimo per due fiori:

      54 punti per le camere;

      62 punti per gli appartamenti;

      58 punti per le aziende miste;

      2) punteggio minimo per tre fiori:

      68 punti per le camere;

      78...

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