Affitto di azienda insolvente e circolazione di res damnosae

AutoreAmedeo Bassi
Pagine1033-1043
Amedeo Bassi
Atto di azienda insolvente e circolazione di res damnosae
S: 1. Lo stato della questione prima della riforma della legge fallimentare. – 2. Il progressivo favo-
re incontrato dal contratto di atto nel fallimento, e i tentativi di adattamento della disciplina gene-
rale del codice al trasferimento di azienda insolvente. – 3. La successione nella impresa viene congu-
rata dal legislatore come trasferimento della “proprietà” o del “godimento” di un bene complesso, di
secondo grado, in cui sono incorporati i rapporti che fanno capo all’imprenditore cedente. – 4. La
disciplina del trasferimento presuppone che il bene oggetto del contratto abbia la natura giuridica di
azienda; natura che però non deriva dalla consistenza oggettiva del bene, ma dalla continuazione
dell’esercizio della impresa. – 5. La azienda di impresa insolvente. – 6. La necessità di una distinzione
tra atto di azienda insolvente, come esempio di negozio giuridico su res damnosa, e l’atto di azien-
da economicamente sana. – 7. L’atto di azienda stipulato prima del fallimento. – 8. L’atto di
azienda nella riforma della legge fallimentare.
1. Prima della riforma della legge fallimentare, la questione più frequentemente
dibattuta sul contratto di atto di azienda nel fallimento era quella che riguardava la
“ammissibilità” del contratto1, e la sua “compatibilità” con le nalità delle procedure
concorsuali. Ci si interrogava se questo contratto rientrasse tra le attribuzioni degli orga-
ni fallimentari, e fosse quindi “lecito”, ovvero “vietato”. Il dibattito sulla ammissibilità
dell’atto di azienda si collocava nel solco di un tema più ampio, e forse più noto, fre-
quentemente ricorrente nella pratica, quello della locazione dei beni del fallito, contrat-
to, quest’ultimo, che incontrava minori resistenze concettuali, se non altro per la appli-
cazione analogica delle norme del codice di procedura civile sulla locazione di immobile
pignorato art. 560 co. 2 c.p.c.), sequestrato (art. 676 comma 3), o sottoposto ad ammi-
nistrazione giudiziaria (art 591 ss. c.p.c.); e, per esigenze di completezza, spingeva ad
esaminare non solo l’atto, ma anche il comodato di azienda2, la associazione in parte-
1 V. G.C.M. Rivolta, L’atto e la vendita dell’azienda nel fallimento, Milano, 1973. P. Sandulli, In tema di
atto di azienda e di amministrazione del patrimonio del fallito da parte degli organi del fallimento, in Foro it.
1959, I, c. 685; R. Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, III, Milano, 1974, p. 1598 ss e vol. I, Milano,
1974, p. 717; F. Ferrara, Il fallimento, Milano, 1974, p. 516 4 e 445; A. Bonsignori, Prolo sistematico delle
vendite fallimentari, Napoli, 1963, p. 41 ss.; Id. Liquidazione dell’attivo nel Commentario Scialoja e Branca
– legge fallimentare, a cura di Bricola, Galgano, Santini, Bologna-Roma, 1976, sub art. 104, p. 34 ss.; G.
Ragusa Maggiore, Diritto fallimentare, I, Napoli, 1974, p. 654; C. De Martini, L’usufrutto di azienda, Mila-
no, 1950, p. 415; G.E. Colombo, L’azienda e il mercato, in Trattato di diritto commerciale e di diritto
pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, III, Padova, 1979, p. 293; Caselli, Organi del fallimento in
Commentario Scialoja Branca – Legge fallimentare, Bologna Roma, 1977, p. 160. V. pure F. Corsi, Il con-
cetto di amministrazione in diritto privato, Milano, 1974, p. 22.
In giurisprudenza, Trib. Ariano Irpino 20 aprile 1958, in Foro it., 1959, I, 685 con nota contraria di P.
Sandulli; Trib Roma 29 luglio 1959, in Dir. fall. 1959, II, 692; App. Napoli 29 settembre 1959, in Dir. fall.
1959, II, p. 982; Cass. 25 marzo 1961, n. 682, in Foro it. 1961, I, c. 1143. In Francia la legge 13 luglio 1967
n 563 (artt. 27 e 28) ha disciplinato espressamente il contratto di location-gerance dei beni del debitore
sottoposti a reglement judiciaire o a liquidation des biens.
2 Sulla ammissibilità del comodato di azienda v. D. Pettiti, Il trasferimento volontario di azienda, Napoli s.d.,

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