Affitto di azienda insolvente e circolazione di res damnosae
Autore | Amedeo Bassi |
Pagine | 1033-1043 |
Amedeo Bassi
Atto di azienda insolvente e circolazione di res damnosae
S: 1. Lo stato della questione prima della riforma della legge fallimentare. – 2. Il progressivo favo-
re incontrato dal contratto di atto nel fallimento, e i tentativi di adattamento della disciplina gene-
rale del codice al trasferimento di azienda insolvente. – 3. La successione nella impresa viene congu-
rata dal legislatore come trasferimento della “proprietà” o del “godimento” di un bene complesso, di
secondo grado, in cui sono incorporati i rapporti che fanno capo all’imprenditore cedente. – 4. La
disciplina del trasferimento presuppone che il bene oggetto del contratto abbia la natura giuridica di
azienda; natura che però non deriva dalla consistenza oggettiva del bene, ma dalla continuazione
dell’esercizio della impresa. – 5. La azienda di impresa insolvente. – 6. La necessità di una distinzione
tra atto di azienda insolvente, come esempio di negozio giuridico su res damnosa, e l’atto di azien-
da economicamente sana. – 7. L’atto di azienda stipulato prima del fallimento. – 8. L’atto di
azienda nella riforma della legge fallimentare.
1. Prima della riforma della legge fallimentare, la questione più frequentemente
dibattuta sul contratto di atto di azienda nel fallimento era quella che riguardava la
“ammissibilità” del contratto1, e la sua “compatibilità” con le nalità delle procedure
concorsuali. Ci si interrogava se questo contratto rientrasse tra le attribuzioni degli orga-
ni fallimentari, e fosse quindi “lecito”, ovvero “vietato”. Il dibattito sulla ammissibilità
dell’atto di azienda si collocava nel solco di un tema più ampio, e forse più noto, fre-
quentemente ricorrente nella pratica, quello della locazione dei beni del fallito, contrat-
to, quest’ultimo, che incontrava minori resistenze concettuali, se non altro per la appli-
cazione analogica delle norme del codice di procedura civile sulla locazione di immobile
pignorato art. 560 co. 2 c.p.c.), sequestrato (art. 676 comma 3), o sottoposto ad ammi-
nistrazione giudiziaria (art 591 ss. c.p.c.); e, per esigenze di completezza, spingeva ad
esaminare non solo l’atto, ma anche il comodato di azienda2, la associazione in parte-
1 V. G.C.M. Rivolta, L’atto e la vendita dell’azienda nel fallimento, Milano, 1973. P. Sandulli, In tema di
atto di azienda e di amministrazione del patrimonio del fallito da parte degli organi del fallimento, in Foro it.
1959, I, c. 685; R. Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, III, Milano, 1974, p. 1598 ss e vol. I, Milano,
1974, p. 717; F. Ferrara, Il fallimento, Milano, 1974, p. 516 4 e 445; A. Bonsignori, Prolo sistematico delle
vendite fallimentari, Napoli, 1963, p. 41 ss.; Id. Liquidazione dell’attivo nel Commentario Scialoja e Branca
– legge fallimentare, a cura di Bricola, Galgano, Santini, Bologna-Roma, 1976, sub art. 104, p. 34 ss.; G.
Ragusa Maggiore, Diritto fallimentare, I, Napoli, 1974, p. 654; C. De Martini, L’usufrutto di azienda, Mila-
no, 1950, p. 415; G.E. Colombo, L’azienda e il mercato, in Trattato di diritto commerciale e di diritto
pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, III, Padova, 1979, p. 293; Caselli, Organi del fallimento in
Commentario Scialoja Branca – Legge fallimentare, Bologna Roma, 1977, p. 160. V. pure F. Corsi, Il con-
cetto di amministrazione in diritto privato, Milano, 1974, p. 22.
In giurisprudenza, Trib. Ariano Irpino 20 aprile 1958, in Foro it., 1959, I, 685 con nota contraria di P.
Sandulli; Trib Roma 29 luglio 1959, in Dir. fall. 1959, II, 692; App. Napoli 29 settembre 1959, in Dir. fall.
1959, II, p. 982; Cass. 25 marzo 1961, n. 682, in Foro it. 1961, I, c. 1143. In Francia la legge 13 luglio 1967
n 563 (artt. 27 e 28) ha disciplinato espressamente il contratto di location-gerance dei beni del debitore
sottoposti a reglement judiciaire o a liquidation des biens.
2 Sulla ammissibilità del comodato di azienda v. D. Pettiti, Il trasferimento volontario di azienda, Napoli s.d.,
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