Affitti agevolati, contante e pagamenti , assicurazione condominio, nuovo rendiconto ed altri argomenti immobiliari

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine295-297
295
dott
Arch. loc. e cond. 3/2014
DOTTRINA
AFFITTI AGEVOLATI,
CONTANTE E PAGAMENTI,
ASSICURAZIONE CONDOMINIO,
NUOVO RENDICONTO ED ALTRI
ARGOMENTI IMMOBILIARI
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Solo il 23% dei capoluoghi applica aliquote agevolate per
gli aff‌itti. 2. Bancomat e locatori. 3. Contante e pagamento
canoni. 4. Assicurazione condominiale, obbligatoria o no? 5.
Morosità incolpevole e graduazione prefettizia degli sfratti.
6. Il nuovo rendiconto condominiale. 7. Declassare gli immo-
bili per pagare di meno.
1. Solo il 23% dei capoluoghi applica aliquote agevolate
per gli aff‌itti
Solo 27 Comuni capoluogo di provincia su 117 – poco
meno del 23 per cento – hanno stabilito per il 2013 un’ali-
quota per i contratti di locazione abitativa “concordati”
(tecnicamente – secondo l’esatta dizione di legge – “con-
tratti agevolati”), inferiore alla misura base del 7,6 per
mille. È quanto ha segnalato la Confedilizia – in vista
della scadenza per il versamento dell’imposta – sulla base
dell’analisi delle aliquote pubblicate dai Comuni entro i
termini previsti dalla legge. Nei 27 casi di aliquote speciali
per i contratti a canone calmierato, comunque, il livello
stabilito rimane notevolmente elevato, considerato anche
che la base imponibile dell’imposta è cresciuta rispetto a
quella dell’Ici – per effetto dei moltiplicatori catastali in-
trodotti dal 2012 con la manovra Monti – del 60 per cento.
Le aliquote f‌issate dai pochi Comuni “virtuosi”, infatti,
arrivano al 4 per mille solo in 7 casi (Bari, Cuneo, Massa,
Piacenza, Pisa, Sassari e Vicenza). Negli altri 90 Comuni
capoluogo di provincia, l’aliquota applicabile alle case
aff‌ittate a canone più basso rispetto a quello di mercato
è pari o superiore all’aliquota base del 7,6 per mille e – in
ben 22 casi – addirittura è stata f‌issata nella misura mas-
sima del 10,6 per mille.
I dati si commentano da soli. Ma i Comuni, mentre gri-
dano all’emergenza abitativa per chiedere ulteriori soldi
e pur avanti uno sf‌itto involontario dilagante per di più
inverecondamente supertassato, preferiscono alloggiare i
senzatetto in albergo piuttosto che rinunciare alla cassa
facile dell’Imu e applicare aliquote più basse per i locatori
che hanno accettato di aff‌ittare a canone calmierato ri-
spetto a quello di mercato.
È diff‌icile trovare casi più gravi di incoerenza e di cat-
tiva spendita del pubblico denaro, sottratto a contribuenti
in sempre maggiori diff‌icoltà.
2. Bancomat e locatori
Per effetto di quanto stabilito, da ultimo, dal decreto-
legge “Milleproroghe” come convertito, a decorrere dal
prossimo 30 giugno, “i soggetti che effettuano l’attività
di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti
effettuati attraverso carte di debito” (modalità def‌inita
pure attraverso le espressioni bancomat e Pos). L’obbligo
– previsto dall’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/’12, come
convertito – è stato ulteriormente regolato con il D.M. 24
gennaio 2014.
Quest’ultimo provvedimento – dopo aver chiarito che la
carta di debito è lo “strumento di pagamento che consente
al titolare di effettuare transazioni presso un esercente
abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da
un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anti-
cipata da parte dell’utilizzatore, che non f‌inanzia l’acqui-
sto ma consente l’addebito in tempo reale” – ha disposto
che l’obbligo si applichi per tutti i pagamenti di importo
superiore a trenta euro. Il limite di 200.000 euro di reddito
è caduto.
Deve rilevarsi che – essendo l’obbligo di accettazione
dei pagamenti tramite carta di debito, peraltro non san-
zionato, stabilito in capo agli esercenti attività di vendita
di beni e di prestazione di servizi – esso non trova applica-
zione nei riguardi dei locatori (che non effettuano, infatti,
alcuna attività di prestazione di servizi).
3. Contante e pagamento canoni
La legge di stabilità (n. 147/’13) prevede – in deroga
alla norma che stabilisce che dai mille euro in su non sono
ammessi pagamenti in contanti – che i pagamenti a privati
riguardanti canoni di locazione di unità abitative siano
corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, “in
forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne
assicurino la tracciabilità”.
Pur non recando la norma specif‌ica sul divieto del
pagamento del canone in contanti una sanzione propria,
si ritiene che – in caso di pagamenti al locatore superiori
a 999,99 euro – tale comportamento sia soggetto alla san-
zione di cui alla legge, che è dall’1 per cento al 40 per cento
dell’importo trasferito e che è a carico sia del soggetto che
versa sia del soggetto che riceve il denaro. Questa inter-
pretazione (già in gennaio sostenuta sul notiziario infor-
mativo della Confedilizia) è stata ora confermata con nota
del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia.
Nella detta nota, il Ministero ha precisato che “la f‌inalità di
conservare traccia delle transazioni in contante, eventual-
mente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi
soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque
formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare
la devoluzione di una determinata somma di denaro con-
tante al pagamento del canone di locazione, anche ai f‌ini
della asseverazione dei patti contrattuali, necessari all’ot-
tenimento delle agevolazioni e detrazioni f‌iscali previste
dalla legge a vantaggio delle parti contraenti”.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT