Affidamento in prova al servizio sociale e poteri del p.m. In corso di esecuzione della pena nei confronti di soggetti tossicodipendenti

AutoreMichele Palazzolo
Pagine484-486

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Tra i problemi applicativi di maggiore incidenza nella prassi giudiziaria dopo l'entrata in vigore della legge 27 maggio 1998, n. 165 (c.d. legge Simeoni) è certamente da annoverare quello della sopravvivenza o meno a tale legge della normativa specile per i tossicodipendenti di cui all'art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Prima dell'entrata in vigore della legge Simeoni, l'art. 47 dell'ordinamento penitenziario statuiva che il condannato a pena detentiva non superiore a 3 anni poteva chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale al competente tribunale di sorveglianza, con la specifica previsione che, ove venisse proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, l'istanza doveva essere presentata al pubblico ministero competente, il quale, se non vi ostava il limite di pena, doveva sospendere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza.

Dunque, la regola generale in tema di affidamento in prova al servizio sociale era, prima dell'entrata in vigore della legge Simeoni, di attribuzione della competenza in materia al tribunale di sorveglianza, con la previsione di un potere particolare del pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione di sospendere, in caso di tempestiva istanza di affidamento in prova al servizio sociale, l'emissione o l'esecuzione di tale ordine.

Con l'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (sostitutivo dell'art. 47 bis dell'ordinamento penitenziario), il legislatore aveva poi introdotto una regola speciale per i tossicodipendenti, derogatoria a quella generale suindicata e con la quale era attribuito al pubblico ministero l'eccezionale potere di sospendere l'esecuzione della pena anche quando l'istanza era presentata dopo l'emissione e l'esecuzione dell'ordine di carcerazione nei confronti di soggetti tossicodipendenti che (fossero sottoposti o) avessero intenzione di sottoporsi ad un programma di recupero.

Questa speciale competenza del pubblico ministero era stata poi introdotta per l'ipotesi di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti di soggetti che avessero com-Page 485messo i reati cui si riferiva la pena da eseguire in relazione al loro stato di tossicodipendenza e che si fossero sottoposti ad un programma di recupero (art. 90 del D.P.R. n. 309/90) e per l'ipotesi di affidamento in prova nei confronti di soggetti tossicodipendenti sottopostisi ad un programma di recupero (art. 90 del D.P.R. n. 309/90) e per l'ipotesi di affidamento in prova nei confronti di soggetti tossicodipendenti sottopostisi a programma di recupero (art. 94 D.P.R. n. 309/90).

In particolare, è previsto dall'art. 91, terzo e quarto comma, del citato D.P.R. che «se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso od eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero, il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma primo dell'art. 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza» e che tale disposto «si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito», dovendo in tal caso il pubblico ministero, se l'istanza è presentata quando la pena da espiare non supera il limite suddetto, ordinare la scarcerazione del condannato.

L'art. 94 del citato D.P.R. prevede...

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