DIRETTIVA 19 dicembre 2007, n.10 - Affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali.

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alle Amministrazioni dello Stato

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Alle Agenzie ex decreto legislativo n.

300 del 1999

Agli enti pubblici non economici

Agli enti di ricerca

Alle istituzioni universitarie

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione e per conoscenza:

Alle regioni

Alle province

Agli enti locali

Alle aziende del servizio sanitario nazionale

Alle comunita' montane

Alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni

All'UPI

All'ANCI

All'Unioncamere

Alla Conferenza dei rettori delle universita' italiane

All'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella p.a.

All'Ispettorato della funzione pubblica 1. Destinatari.

La presente direttiva e' indirizzata alle amministrazioni dello Stato, cui si applica direttamente il Capo II, Titolo II, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si rivolge una viva raccomandazione alle altre amministrazioni affinche' si tenga conto del suo contenuto nella materia dell'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali. I Ministeri che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici nazionali vorranno fare particolare attenzione ai provvedimenti organizzativi adottati dagli enti vigilati. 2. Premessa.

La normativa sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni pone grande attenzione al ruolo del dirigente a cui, nel rispetto del principio di distinzione tra attivita' di indirizzo politico e attivita' di gestione, spetta ogni competenza - e conseguente responsabilita' - per l'attuazione dei programmi, nonche' per l'adozione dei conseguenti atti, con la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

E' noto che una delle piu' importanti leve per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa nel suo complesso, indispensabile presupposto per un incremento della produttivita' del nostro Paese, e' dato dalla dirigenza e dal personale operante nelle pubbliche amministrazioni per il ruolo strategico indefettibile che le risorse umane rivestono in ogni sistema.

L'intervento delle amministrazioni deve essere tutto rivolto al raggiungimento del pubblico interesse secondo i noti imprescindibili canoni dell'imparzialita' e del buon andamento; cio' esige che coloro che operano nelle amministrazioni, a qualunque livello si collochino nell'organizzazione, non possono agire per il proprio interesse ma debbono perseguire quello pubblico, il quale si concreta di volta in volta a livello macro nei fini istituzionali predeterminati.

In tale contesto, particolare importanza per l'indipendenza ed il corretto esercizio delle funzioni dirigenziali rivestono i criteri e le modalita' prefissati per l'individuazione dei soggetti da preporre agli uffici, cioe' di coloro che impersonificano gli organi dell'amministrazione, dalle cui iniziative ed attivita' dipende l'attuazione degli obiettivi strategici e dei programmi.

Appare opportuno in questa occasione richiamare e tener presente l'orientamento della giurisprudenza costituzionale. La Corte ha da tempo evidenziato che la disciplina privatistica del rapporto di lavoro non ha abbandonato le «esigenze del perseguimento degli interessi generali» (sentenza n. 275 del 2001); che, in questa logica, essi (i dirigenti) godono di «specifiche garanzie» quanto alla verifica che gli incarichi siano assegnati «tenendo conto, tra l'altro, delle attitudini e delle capacita' professionali» e che la loro cessazione anticipata dall'incarico avvenga in seguito all'accertamento dei risultati conseguiti (sentenza n. 193 del 2003; ordinanza n. 11 del 2002) che il legislatore, proprio per porre i dirigenti (generali) «in condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principi d'imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione (. . .), ha accentuato (con il decreto legislativo n. 80 del 1998) il principio della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo e funzione di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti» (ordinanza n. 11 del 2002) (sentenza n. 104 del 2007).

Inoltre, la Corte e' intervenuta recentemente per affermare il principio del giusto procedimento, con particolare riguardo alla cessazione anticipata dall'incarico, evidenziando che «L'imparzialita' e il buon andamento dell'amministrazione esigono che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie (. . .)», «La dipendenza funzionale del dirigente non puo' diventare dipendenza politica.», e quindi che il dirigente «non puo' essere messo in condizioni di precarieta' che consentano la decadenza senza la garanzia del giusto procedimento.» (sentenza n. 104 del 2007).

Sempre con riferimento alla cessazione degli incarichi ha poi affermato che «L'esistenza di una preventiva fase valutativa si presenta essenziale anche per assicurare, specie dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 (. . .) il rispetto dei principi del giusto procedimento, all'esito del quale verra' adottato un atto motivato che, a prescindere dalla sua natura giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, consenta comunque un controllo giurisdizionale. Cio' anche al fine di garantire - attraverso la esternazione delle ragioni che stanno alla base della determinazione assunta dall'organo politico - scelte trasparenti e verificabili, in grado di consentire la prosecuzione dell'attivita' gestoria in ossequio al precetto costituzionale della imparzialita' dell'azione amministrativa.» (sentenza n. 103 del 2007). 3. I criteri per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali.

Le norme che disciplinano gli incarichi dirigenziali stabiliscono le procedure, le modalita' di conferimento e la durata mirando a garantire l'autonomia e l'imparzialita' dell'agire amministrativo. Pur essendo insiti nelle procedure per l'individuazione dei soggetti cui conferire un incarico dirigenziale il carattere della discrezionalita' ed un margine piu' o meno ampio di fiduciarieta', e' indispensabile che le amministrazioni assumano la relativa determinazione con una trasparente ed oggettiva valutazione della professionalita' e delle caratteristiche attitudinali.

La legge fornisce delle chiare - benche' sintetiche - indicazioni circa le modalita' di conferimento degli incarichi. Infatti, l'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (che costituisce una norma di principio cui le amministrazioni diverse da quelle statali debbono adeguarsi mediante esercizio della loro autonomia organizzativa) stabilisce che per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale «si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro.».

La norma impone una valutazione di tipo relativo, che tenga conto delle attitudini e delle capacita' professionali del dirigente rispetto alla tipologia di obiettivi prefissati, ossia gli obiettivi che il dirigente sara' tenuto a perseguire in virtu' della competenza ordinaria dell'ufficio cui verra' preposto e degli obiettivi di direttiva fissati dal vertice politico. E' chiaro che la considerazione delle attitudini e capacita' professionali non potra' basarsi su valutazioni meramente soggettive, ma dovra' essere ancorata quanto piu' possibile a circostanze oggettive, tra cui i risultati conseguiti nell'espletamento del precedente incarico. L'esigenza di una valutazione di tipo relativo e quanto piu' possibile oggettiva si evince con chiarezza se si pone l'attuale tenore letterale della disposizione a confronto con la formulazione dell'originario art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che prevedeva: «Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione...

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