DETERMINAZIONE 11 Luglio 2007 - Garanzie nelle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione. (Determinazione n. 6/2007).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto

L'Ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria ha richiesto un parere a questa Autorita' in ordine ad una procedura di gara indetta dalla medesima provincia per l'affidamento di incarichi di progettazione; nel relativo bando e' richiesta, ai professionisti concorrenti, la presentazione di una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (di seguito Codice) e di una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del medesimo decreto legislativo.

A parere dell'Ordine tali richieste sarebbero contrarie alle disposizioni del codice che, all'art. 111, recepisce il previgente art. 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che disciplina compiutamente le garanzie del progettista, mentre gli articoli 75 e 113 si riferireb-bero alle garanzie degli esecutori di lavori pubblici oppure di contratti di forniture o servizi, diversi da quelli di ingegneria attinenti ai lavori pubblici, disciplinati unicamente dal suddetto art. 111.

La provincia di Alessandria ha invece evidenziato che l'art. 91 del codice, che disciplina gli affidamenti dei servizi di ingegneria, fa rinvio esplicito alla Parte II, Titoli I e II del codice, che comprendono anche gli articoli 75 e 113 relativi rispettivamente alla cauzione provvisoria ed a quella definitiva; non sussistono in tali disposizioni deroghe espresse per gli affidamenti di incarichi tecnici, ne' si rinvengono incompatibilita' tra dette cauzioni e la polizza di responsabilita' civile del progettista, in quanto garanzie operanti in riferimento a rischi diversi: a tutela dalla mancata stipula del contratto e' posta la cauzione provvisoria; a tutela da inadempienze o negligenze o mancata consegna degli elaborati e' posta la cauzione definitiva; per errori o omissioni nella progettazione, emergenti dopo la consegna del progetto, e' posta la polizza professionale.

Stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di numerosi interessi di settore, l'Autorita' ha convocato in audizione, in data 9 maggio 2007, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture, del Consiglio nazionale degli ingegneri, dell'Associazione nazionale comuni italiani e dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria.

Sulla base delle considerazioni svolte in tale sede ed al fine di dirimere l'illustrato contrasto interpretativo sull'argomento, l'Autorita' ritiene necessario emanare il presente atto a carattere generale. Ritenuto in diritto.

In via preliminare sembra opportuno richiamare le disposizioni del codice in materia di garanzie, precisando nel contempo che la disciplina dettata dalla legge n. 109/1994, e successive modificazioni e' stata estesa anche agli appalti di servizi e forniture.

Invero, nel predetto decreto legislativo la disciplina delle garanzie e' contenuta in una serie di disposizioni ed in particolare negli articoli 75 (cauzione provvisoria), art. 113 (cauzione definitiva), art. 111 (garanzie dei progettisti), art. 129 (garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici), art. 253, comma 19 (disposizioni transitorie in materia di garanzie).

Ai sensi del citato art. 75 l'offerta, al momento della sua presentazione, deve essere corredata da una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, con le modalita' ivi previste, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, da svincolare automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso.

L'offerta e' altresi' corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di...

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