AFfidamento in Prova in Casi Particolari ex Art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990

AutoreLuigi Tozzi
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giur giur
Rivista penale 9/2018
MERITO
9/2018 Rivista penale
MERITO
9. obbligo di tenere buona condotta e non dare adito
a riliev.i Avverte che in caso di violazioni di legge o delle
prescrizioni la prova sarà sospesa e poi revocata e che le
deroghe e le modif‌iche alle prescrizioni dovranno essere
richieste al Magistrato di Sorveglianza competente per ter-
ritorio almeno 15 giorni prima, tramite l’UEPE. (Omissis)
AFFIDAMENTO IN PROVA
IN CASI PARTICOLARI
EX ART. 94 D.P.R. N. 309
di Luigi Tozzi
In tema di aff‌idamento in prova in casi particolari l’at-
tualità dello stato di tossicodipendenza e la predisposizio-
ne di un programma di recupero costituiscono condizioni
necessarie ma non suff‌icienti ai f‌ini dell’applicazione del
benef‌icio, dovendo il Collegio operare una complessa va-
lutazione sull’atteggiamento e la condotta del soggetto
richiedente da cui ricavare un giudizio prognostico favore-
vole alla rieducazione del tossicodipendente.
La concessione del benef‌icio della misura alternativa
dell’aff‌idamento in prova in casi particolari a favore del tos-
sicodipendente rappresenta sempre e comunque una me-
ditata e concreta assunzione di responsabilità da parte del
Tribunale nei confronti sia del condannato che della società,
con la conseguenza che l’atteggiamento e la condotta del ri-
chiedente assumono un ruolo di particolare importanza.
In data 9 giugno 2014, il G.i.p. del Tribunale di Frosinone
emetteva ordinanza coercitiva di custodia cautelare in car-
cere nei confronti della sig.ra D. A. B. ed altri per l’ipotesi
di violazione di cui agli artt. 110, 61 n. 6 e 628 I e III commi
nr. 1 e 3 bis c.p. al capo 1), perché:” in concorso tra loro…
al f‌ine di procurarsi un ingiusto prof‌itto, mediante violenza
e minaccia alla persona offesa, compiuta anche mediante
l’utilizzo di un coltello, si impossessavano di: una collana in
oro, di un prezioso anello in oro con la forma di una testa di
leone, e di un telefono cellulare sottraendoli al… che lo in-
dossava. In particolare, D. A. B. dopo aver avvicinato la P.O.
all’interno del bar sito a Ferentino, Loc. S. Agata, concorda-
va con lo stesso un incontro per il tardo pomeriggio del 17
gennaio 2014 per consumare un rapporto sessuale, dietro
compenso di denaro. I due si incontravano in un luogo con-
venuto e, con l’autovettura del denunciante, raggiungeva-
no l’abitazione di campagna di questi, situata in un luogo
isolato dell’agro del Comune di Ferentino, in Via Madonna
degli Angeli. Prima dell’incontro, D. A. B. notiziava il f‌iglio,
S.P. detenuto agli arresti domiciliari, che in compagnia
di… a bordo di un’autovettura rubata, si appostavano ad
attendere la persona offesa nei pressi del luogo f‌issato per
l’incontro, seguendone gli spostamenti sino all’abitazione
di “campagna”. L’indagata entrava con la persona offesa
all’interno dell’abitazione, mentre il commando attendeva
all’esterno alcuni minuti prima di entrare in azione. Poco
dopo, infatti, S. P. e C. S. si presentarono a bussare alla
porta di ingresso dell’abitazione, con il volto travisato da
cappelli e sciarpe, mentre…attendeva in auto la funzione
di “palo”. Non appena il denunciante apriva la porta veniva
raggiunto da un forte pugno al volto ed attinto con alcune
coltellate al viso e al collo che gli facevano perdere i sensi.
S. C. per deviare eventuali sospetti su D.A. le sferrava due
ceffoni. I due malviventi prendevano la collana e l’anello
d’oro del denunciante, il telefono dello stesso e si davano
alla fuga. Con l’aggravante di aver commesso la violenza e
la minaccia con armi in più persone riunite e travisate e
introducendosi all’interno dell’abitazione del denunciante.
Con l’aggravante per S. P. di aver commesso il fatto durante
il tempo in cui si era sottratto volontariamente alla misura
degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Frosino-
ne, l’11 novembre 2013 Trib. n. 2366/2013” dei reati di cui
agli artt. 110, 81 comma, 61 n. 4 e 6, 582 e 585 I e II comma,
n. 2 c.p. di cui al capo 2), poiché:” in concorso tra loro e…
in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e con le
modalità meglio indicate nel capo che precede, cagiona-
vano al Sig… delle lesioni personali giudicate guaribili in
giorni 30 per “trauma cranico e facciale con ferite da ta-
glio multiple alla faccia del padiglione auricolare sx, base
1° dito mano dx, infrazione delle ossa nasali ed ematoma
subdurale ”, colpendolo con un pugno al volto e con alcune
coltellate al viso e al collo anche mentre lo stesso si trovava
in terra privo di sensi. Con l’aggravante di aver commesso
il fatto con armi, in più persone riunite e travisate. Con
l’aggravante per S.P. di aver commesso il fatto durante il
tempo in cui si era sottratto volontariamente alla misura
degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Frosino-
ne, l’11 novembre 2013, Trib n. 2366/2013” Solo la D.A.B.
dei reati di cui agli artt. 582, 585, 56,628, I e III comma
n. 1 e 3 bis c.p., capo 6) perché:” al f‌ine di procurarsi un
ingiusto prof‌itto, mediante la violenza alla persona offesa,
compita anche mediante l’utilizzo di un martello, compiva
atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di
due anelli in oro con diamanti e rubini, nonché di due qua-
dri con icone in oro, cercando di sottrarli al denunciante
P.D.P. che indossava e che li teneva appesi alle pareti della
propria abitazione sita ad Arnara, non riuscendo nel pro-
prio intento per cause indipendenti dalla propria volontà
e, segnatamente perché, il denunciante, nonostante i colpi
subiti non perdeva i sensi e reagiva alla donna mettendola
in fuga. In particolare, B.D.A., in compagnia del denun-
ciante, si portava nell’abitazione di quest’ultimo, sita ad
Arnara per consumare un rapporto sessuale a pagamento.
Una volta all’interno dell’abitazione, D.A. prima di compie-
re l’atto, approf‌ittando di un momento di distrazione del
denunciante, lo sorprendeva alle spalle colpendolo con vio-
lente martellate in testa al f‌ine di tramortirlo, subito dopo
cercava di sf‌ilare alla P.O. due anelli in oro con diamanti e
rubini dallo stesso indossati, non riuscendovi per la reazio-
ne del denunciante. Nell’occasione, cagionava alla persona
offesa delle lesioni personali giudicate guaribili in giorni
3, per “trauma cranico commotivo con escoriazioni del
cuoio capelluto”. Solo la D.A.B. dei reati di cui agli artt. 81
comma secondo e 628 comma secondo c.p., capo 7) perché
in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al f‌ine di
assicurarsi l’impunità del reato di cui al capo che precede,
minacciava il denunciante, P.D.P., dicendogli che se l’aves-
se denunciata all’Autorità Giudiziaria lei lo avrebbe, a sua
volta denunciato per violenza sessuale e ciò all’evidente
f‌ine di assicurarsi l’impunità dal reato di cui al capo che
precede. Con l’aggravante di aver commesso il fatto con
armi e all’interno dell’abitazione del denunciante.
A seguito dell’applicazione della misura di massimo
rigore l’indagata intraprendeva - presso il carcere di Re-
bibbia - un serio e concreto percorso di natura terapeutica
per problemi di alcolismo.
Successivamente, il G.i.p. del Tribunale di Frosinone, in
data 26 settembre 2014, disponeva la sostituzione della mi-
sura cautelare con quella meno aff‌littiva degli arresti domi-
ciliari terapeutici ex art. 89 D.P.R. n. 309 del 90, tenuto conto
anche della disponibilità offerta dal Ser. D. di competenza
che rendeva disponibile a favorire con soluzione di continui-
tà – previa calendarizzazione di incontri medici - il program-
ma terapeutico intrapreso in carcere dalla prevenuta.
L’odierno procedimento veniva def‌inito mediante le
forme del giudizio abbreviato con sentenza di condanna
alla pena di anni cinque di reclusione.
In sede di gravame veniva confermata la penale re-
sponsabilità della D.A. e dei restanti correi.
Il procedimento diventava def‌initivo con l’ordinanza
n. 28598/2016 emessa, in data 25 gennaio 2017, dalla Su-
prema Corte di Cassazione che dichiarava inammissibile il
ricorso avanzato dalla ricorrente.
All’esito di quanto statuito dalla Suprema Corte, la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone
provvedeva ad emettere l’ordine di esecuzione per la carce-
razione con contestuale provvedimento di sospensione con
prosecuzione della pena, in regime di arresti domiciliari, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 656, comma 10 c.p.p, f‌ino alla
decisione del competente tribunale di Sorveglianza.
Nelle more dell’esecuzione veniva presentata al Tri-
bunale di Sorveglianza, istanza di aff‌idamento in prova in
casi particolari ex art. 94 D.P.R. n. 309 del 90 ovvero di
detenzione domiciliare “terapeutica”.
In conseguenza di ciò il Tribunale di Sorveglianza di
Roma predisponeva gli opportuni accertamenti istruttori
a carico della D.A.B. Con delega alla Stazione dei Carabi-
nieri di Ferentino e dell’Unità Esecuzione Penale Esterna.
Con informativa del 30 maggio 2017, gli operanti esprime-
vano un parere negativo sull’eventuale concessione di una
misura alternativa alla detenzione poiché l’istante risultava
essere abitualmente dedita ad attività delittuose di ogni ge-
nere:” la D.A.B. è di pessima condotta morale e civile abitual-
mente dedita ad attività delittuose di ogni sorta. La predetta
oramai da lungo tempo costituisce, a cagione delle sue atti-
vità illecite, un costante pericolo per la sicurezza pubblica.
La stessa non avrebbe svolto alcuna attività lavorativa
lecita risultando attualmente disoccupata e saltuariamen-
te dedita alla prostituzione.
In data 6 dicembre 2008 e da ultimo era stata sottopo-
sta a misura della prevenzione orale, ciò non l’avrebbe in-
dotta a cambiare condotta continuando una vita sregolata
ed improntata alla consumazione di reati e ad accompa-
gnarsi stabilmente a parsone pregiudicate o dedite a reati.
La stessa non ha la proprietà né la disponibilità di alcun
immobile nel Comune di Ferentino e per quanto riguarda
l’abitazione indicata dalla stessa per l’eventuale espiazio-
ne pena sita in Via Castel S. Angelo n. 19, non può esse-
re considerato “luogo idoneo” poiché tale abitazione era
nella disponibilità di un suo ex compagno ed attualmente
risulta essere disabitata, senza alcuna utenza attiva ed in
evidente stato di abbandono. Non si possono escludere
collegamenti attivi con la criminalità organizzata seppur
non avendo dati certi agli atti in questo uff‌icio.
Dalla verif‌ica della storia giudiziaria emergeva una
“consistente serie di precedenti “ tra cui: “ precedenti per
violazione legge stupefacenti nel 2003, rapina tentata nel
2008, inosservanza provvedimenti dell’Autorità, furto nel
2010, furto e ricettazione, ingiuria e minaccia , lesioni per-
sonali, minacce, diffamazione, furto nel 2010, invasione di
edif‌ici, pendenti per lesioni, circonvenzione di incapace,
furti, fatti commessi f‌ino al 2014.”
Di contro, l’indagine condotta dall’UEPE forniva un
quadro diverso della prevenuta - rispetto a quanto emerso
dalle informative di P.G. – affermando che la donna aveva
frequentato e che risultava tuttora in carico al Ser. D - con
buona adesione – e che a seguito di controlli metabolici
non risultava più l’assunzione di sostanze alcoliche.
A ciò si aggiunga che proprio in virtù del concreto piano
terapeutico intrapreso dalla medesima le era stato anche
prospettato un progetto di reinserimento lavorativo nelle
forme previste per i lavori di Pubblica Utilità (Relazione
UEPE del 15 giugno 2017).
Orbene, da una prima lettura degli atti del proce-
dimento in esame, si evidenzia come il Tribunale - sulla
scorta del parere negativo fornito dagli operanti oltre che
dal consistente storico giudiziario della donna - ben avreb-
be potuto addivenire ad un’ordinanza di rigetto, rispetto
a quanto invocato, anche in considerazione di un quadro
oggettivo palesemente negativo da cui poteva emergere la

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