LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 18 - Disciplina dell'affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 del 16 settembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e definizioni 1. La Regione, in attuazione dell'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2003'), disciplina le modalita' di affidamento in gestione degli impianti e delle strutture a carattere sportivo-ricreativo di proprieta' degli enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli stessi, nell'ottica della diffusione della pratica e cultura sportiva con particolare riferimento ai giovani, ai soggetti diversamente abili e agli anziani.

  1. La gestione dell'impianto sportivo comprende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare e di erogare servizi.

  2. La presente legge si applica agli impianti sportivi di proprieta' degli enti pubblici territoriali, intesi quali strutture destinate ad un uso prevalentemente sportivo, attrezzati per la pratica di una o piu' attivita' motorio-sportive, espresse a vari livelli.

  3. Ai fini della presente legge si intende per:

    1. impianti senza rilevanza economica quelli che, per caratteristiche, dimensioni ed ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione, e che svolgono attivita' esclusivamente amatoriale o ricreativa;

    2. impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.

    Art. 2

    Soggetti affidatari 1. Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, anche mediante convenzione tra gli enti stessi, ne affidano in via preferenziale la gestione a societa' sportive, ad associazioni sportive dilettantistiche, ad enti di promozione sportiva, a discipline sportive associate (DSA) e federazioni sportive nazionali (FSN), anche in forma associata.

  4. L'affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali avviene prioritariamente a vantaggio dei soggetti di cui al comma 1, che praticano la disciplina sportiva cui l'impianto e' destinato e che operano nel territorio dell'ente affidatario secondo il seguente criterio territoriale: comune, provincia, regione.

  5. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all'art. 3 e...

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