DECRETO 30 giugno 2012 - Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell''articolo 117-bis del Testo unico bancario. (12A07566)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in qualita' di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

Visto il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB) e, in particolare:

- l'articolo 117-bis, che disciplina la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti e, in particolare, il comma 4, che attribuisce al CICR il potere di adottare disposizioni applicative dello stesso, anche in materia di trasparenza e comparabilita', nonche' il potere di estendere la medesima disciplina anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente;

- l'articolo 114-undecies e l'articolo 114-quinquies.3, che estendono agli istituti di pa-gamento e agli istituti di moneta elettronica l'applicazione del titolo VI del TUB;

- l'articolo 120, che disciplina i tempi di riconoscimento della disponibilita' delle somme relative ad assegni circolari o bancari e la decorrenza degli interessi sul versamento delle stesse;

- l'articolo 127, comma 01, che attribuisce alle Autorita' creditizie il potere di dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni al fine di promuovere la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei rapporti con la clientela;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare, gli articoli 27 e 27-bis;

Visto l'articolo 1, comma 1-ter, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, il quale stabilisce in quali casi non e' dovuta la commissione di istruttoria veloce prevista dall'articolo 117-bis, comma 2, del TUB;

Vista la delibera CICR del 9 febbraio 2000 recante "Modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria";

Vista la delibera CICR 4 marzo 2003, n. 286, recante "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari";

Visto il decreto d'urgenza del Ministro - Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, recante "Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari";

Su proposta della Banca d'Italia, formulata d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'articolo 127 del TUB;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, TUB;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

    a) "cliente": un soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con l'intermediario. Non sono clienti le banche, le societa' finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli...

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