Affidamenti fiduciari e contratti fiduciari

AutoreGiuseppe Tucci
Pagine123-130

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1. La sentenza in esame, oltre che per il rigore con cui perviene ad una decisione di grande efficienza per la realizzazione dell'effettivo assetto di interessi venutosi a creare tra le parti, risulta emblematica sotto un profilo estremamente importante per la materia in esame: e cioè per il fatto che il c.d. pactum fiduciae, annesso a negozi che trasferiscono un diritto reale o di credito dall'affidante all'affidatario, qualifica il negozio fiduciario solo nella ricostruzione di un'antica dottrina, ma è, il più delle volte, ignoto alla prassi1.

Come è stato giustamente rilevato, in tale settore ci si trova in presenza di una tipicità dottrinale e di una tipicità cristallizzata in massime giurisprudenziali, che, molto spesso, non trovano corrispondenza nella realtà sociale2.

Nel caso di specie, Tizio, imprenditore edile, costituiva, nel 1985, una società a responsabilità limitata con capitale sociale sottoscritto, pari a £ 90.000.000, suddiviso in due quote del valore di £ 81.000.000 e £ 9.000.000, che venivano intestate, rispettivamente, a sé medesimo e alla propria moglie, facendo affidamento sulla lealtà del coniuge; ciò al fine di fare confluire nella predetta società una parte cospicua del proprio patrimonio immobiliare, realizzato attraverso l'impresa edile di cui era e continuò ad essere titolare. In tale prospettiva, il 10% del capitale veniva intestato alla moglie, ma quest'ultima non effettuava alcun conferimento né al momento della costituzione della società né successivamente.

Al contrario, è risultato in atti che era stato il marito a versare con proprio denaro sia l'intero importo dei tre decimi, ivi compresa la quota della moglie, sia l'intero importo del capitale sociale.

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Aggiungeva ancora il marito imprenditore che, a seguito della crisi del matrimonio e del successivo scioglimento del vincolo coniugale, veniva meno il rapporto fiduciario sottostante all'intestazione, in favore della moglie, del 10% delle quote della s.r.l., per cui ne chiedeva la restituzione. Sennonché, l'invito rivolto alla moglie a recarsi dal notaio per sottoscrivere l'atto di trasferimento delle quote in questione, non produceva alcun effetto.

Ritenendo sussistente la tipica fattispecie di intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, nonché la legittimazione ad esercitare l'azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., il marito imprenditore citava la moglie per sentire: 1) accertare l'esistenza del negozio fiduciario da lui concluso con la moglie, avente ad oggetto la sottoscrizione, al momento della costituzione della s.r.l., da parte della moglie, fiduciaria, della quota del 10% del capitale sociale, con l'obbligo di ritrasferire la quota sociale a sé medesimo oppure a terzi da lui indicati; 2) accertare l'inadempimento del pactum fiduciae ed emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., disponendo, in suo favore, il trasferimento della quota di partecipazione societaria intestata alla moglie convenuta.

Quest'ultima, dopo avere eccepito la prescrizione dei diritti e delle azioni invocate dall'attore, chiedeva il rigetto delle domande proposte dall'ex coniuge nei suoi confronti, in quanto: 1) riteneva inesistente il pactum fiduciae, sostenendo di non essersi mai obbligata nei confronti del marito a ritrasferire a lui la propria quota di partecipazione societaria nella s.r.l.; 2) sosteneva che il pactum fiduciae, per essere efficace, dovesse necessariamente risultare da atto scritto.

Il Giudice, rigettate le eccezioni di prescrizione e le altre svolte dalla convenuta in via preliminare: 1) accertava e dichiarava l'esistenza del negozio fiduciario tra marito e moglie, avente ad oggetto l'intestazione fiduciaria, nei confronti di quest'ultima, della quota societaria del 10% della s.r.l.; 2) accertava e dichiarava, altresì, l'inadempimento dell'obbligo dell'intestataria fiduciaria di "ritrasferire" la stessa quota societaria del 10% al marito fiduciante; 3) per l'effetto, applicato l'art. 2932 cod. civ., ordinava il trasferimento, in favore del marito, della quota societaria del 10% della s.r.l., intestata alla moglie a titolo fiduciario.

2. Nella motivazione della sentenza in esame si ritrova sempre quello che viene definito il vero e proprio jus receptum, nel senso e con i limiti sopra richiamati, in tema di negozio fiduciario; cioè il principio per cui lo stesso si realizza attraverso il collegamento di ben due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto dalle parti e con efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno - pure effettivamente voluto - e di natura obbligatoria, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio, sicché, in base a tale ultimo atto di autonomia privata, il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante oppure ad un terzo. Conseguentemente, afferma Page 125 sempre tale costante giurisprudenza, l'intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote di partecipazione societaria integrerebbe gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista, a differenza che nel caso di interposizione o simulata, la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno di natura obbligatoria con l'interponente, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario3.

Nel caso di specie, però, come nella maggior parte degli altri casi esaminati e risolti dalla giurisprudenza, se si compie una rilevazione empirica della tipicità sociale, si scopre che la ricostruzione dogmatica non corrisponde all'effettiva realtà dei rapporti che la stessa giurisprudenza viene chiamata ad esaminare4.

Nella fattispecie sottoposta al Giudice nella sentenza in esame, non esiste alcun trasferimento dal fiduciante alla fiduciaria né vi è alcun pactum fiduciae, che verrebbe a limitare sul piano obbligatorio la situazione reale acquisita dalla fiduciaria. Per dirla in termini banali, vi è soltanto un marito che ha sborsato del denaro "suo" alla società, ha pagato in tal modo anche i debiti di capitale senza che avvenisse un trasferimento di...

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