DECRETO-LEGGE 5 dicembre 2005, n. 250 - Misure urgenti in materia di universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui

DECRETO-LEGGE 5 dicembre 2005, n.250

Misure urgenti in materia di universita', beni culturali ed in favore di soggetti

affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di incentivazione della ricerca universitaria e di rinegoziazione di mutui, nonche' in materia di assistenza a soggetti affetti da gravi patologie e di beni culturali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministro della salute, del Ministro per i beni e le attivita' culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge

Art. 1.

Incentivazione della ricerca nelle universita'

  1. Al fine di consentire alle universita' di fare fronte ai programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese, il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e' incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per l'anno 2005, per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 2.

    Rinegoziazione di mutui

  3. All'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ´Le operazioni di rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti finanziatori sono effettuate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle predette operazioni di rinegoziazione rispetto ai relativi stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare compensazione nella...

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