Aetas aetati succedit: «un'età segue l'altra». Diritto «transitorio», «giusto processo» e misure coercitive sub l. N. 63/01

AutoreGiuseppe Maria Gallo
Pagine637-638

Page 637

@A) Il preambolo

1) Nel corso della primavera del 2000, il P.M. di Savona inoltrava, al Gip in sede, richiesta applicativa di misura cautelare in carcere in relazione ad una pluralità di soggetti indiziati di gravi reati fallimentari.

2) Il «garante», nel giugno del 2001, in parziale accoglimento della «domanda» de qua, disponeva, soltanto, la cattura di due fra i numerosi prevenuti indicati dal titolare della pubblica accusa.

3) Il criterio utilizzato per porre in essere l'imponente «filtro» è incentrato sui principi della legge n. 63/2001.

@B) La motivazione in parte qua della misura

Per il Gip: «Il quadro di accusa posto dal P.M. a base della sua richiesta è costituito anche dalle dichiarazioni rese da alcuni indagati, in interrogatorio ovvero ai sensi dell'art. 350 commi 1-3 c.p.p., che costituiscono elemento probatorio a proprio carico o a carico di altri indagati. Si tratta delle dichiarazioni rese da X, X1, X2, X3, X4 e X5: in particolare, quelle di X2, X, X4 e X3 assumono notevole rilevanza e sono state infatti utilizzate ampiamente per comporre il quadro finale Page 638 dell'indagine illustrato nella comunicazione conclusiva della P.G. e nella richiesta del P.M. In ordine a tali dichiarazioni sorge preliminarmente il problema - che si è dovuto esaminare anche nell'ordinanza restrittiva emessa nell'ambito del procedimento n. W/2000 RGNR -Y/2000 RG GIP - della loro valutazione processuale a seguito dell'introduzione delle nuove norme sul c.d. «giusto processo» con la L. cost. 23 novembre 1999 n. 2, alla quale ha dato applicazione in un primo tempo il D.L. 7 gennaio 2000 n. 2, convertito con modificazioni nella L. 25 febbraio 2000 n. 35, e da ultimo la L. 1 marzo 2000 n. 63. L'intervento di riforma ha riguardato in maniera assai più rilevante gli artt. 64 e 197 c.p.p., dettando una nuova e più rigorosa disciplina in ordine proprio alle dichiarazioni di accusa, per sè o per altri, rese da una persona sottoposta ad indagini, nell'ambito dello stesso procedimento penale riguardante fatti addebitati anche ad altre persone, ugualmente sottoposte ad indagini. Le dichiarazioni in questione sono state regolarmente acquisite sulla base delle norme processuali precedentemente vigenti, ma la loro valutazione attuale dipende dall'interpretazione delle regole di diritto transitorio introdotte dall'art. 26 della L. n. 63/2001, con riferimento ai processi penali in corso alla data di entrata in vigore di tale legge (in parte, già...

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